Locazioni brevi: con la pubblicazione della circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quali sono le novità che sono state introdotte per quanto riguarda la disciplina relativa alle locazioni brevi, fornendo al contempo agli Uffici competenti sul territorio le istruzioni operative che sono necessarie al fine di garantire l’uniformità di azione.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 63, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato disposto in precedenza nella normativa in materia di locazioni brevi.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (UE), Grande Sezione, n. 392 del 22 dicembre 2022, recante “Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza”.
Locazioni brevi: ecco quali sono le modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, sono state introdotte delle novità per quanto riguarda la disciplina relativa alle locazioni brevi.
A tal proposito, nello specifico, con la circolare in questione l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che viene applicata un’aliquota pari al 26% per ciò che concerne la cedolare secca relativa al secondo immobile che viene concesso in locazione e relativa a quelli successivi al medesimo.
Resta invariata, invece, l’aliquota pari al 21% che viene applicata per la prima o unica abitazione affittata.
Oltre a questa novità, poi, sono state apportate delle modifiche anche per quanto riguarda le regole che si riferiscono ai seguenti soggetti:
- gli intermediari immobiliari;
- i gestori di portali telematici di locazioni.
Questi ultimi, in particolare, dovranno sempre applicare una ritenuta a titolo di acconto di importo pari al 21% di quanto viene pagato da parte del locatario al momento stesso dell’erogazione, indipendentemente dal regime fiscale che viene adottato dal soggetto beneficiario.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, infine, comunica quelle che sono le novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 tenendo in considerazione il contenuto della precedente sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti in Italia, la quale è stata emanata in data 22 dicembre 2022 da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea (UE).
Le novità sulla cedolare secca per gli affitti brevi
Una delle novità è quella relativa alla cedolare secca che viene applicata sulle locazioni brevi, per le quali l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a:
- il 21% per quanto riguarda il primo immobile che viene dato in affitto;
- il 26% a partire dal secondo immobile che viene dato in affitto.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 21% il proprietario deve indicare la scelta dell’unità in questione all’interno della dichiarazione dei redditi al relativa al periodo d’imposta di interesse.
La nuova aliquota del 26%, invece, si applica ai redditi di locazione che sono stati maturati e che saranno maturati a partire dal 1° gennaio 2024.