Pensione casalinga: l’INPS mette a disposizione un servizi online per coloro che hanno effettuato l’iscrizione al Fondo casalinghe, grazie al quale è possibile presentare la domanda per la pensione di inabilità e per la pensione di vecchiaia.

La piattaforma informatica dell’Istituto può essere utilizzata da persone che appartengono ad entrambi i sessi, purché svolgano dei lavori di cura che non siano retribuiti e che derivino da responsabilità familiari.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda la pensione casalinga: che cos’è, a chi spetta, come funziona, importo, requisiti e come fare domanda all’INPS.

Pensione casalinga: che cos’è, a chi spetta, come funziona, importo, requisiti e come fare domanda all’INPS

La pensione casalinga viene riconosciuta dall’INPS agli uomini e alle donne che sono iscritti all’apposito Fondo casalinghe, che svolgono lavori di cura non retribuiti e che intendono fare domanda per ricevere i seguenti trattamenti economici:

  • la pensione di inabilità (della quale abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso di un nostro recente articolo di approfondimento, il quale è stato pubblicato sempre qui su Tag24);
  • la pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda l’importo che viene riconosciuto ai soggetti che richiedono le prestazioni economiche appena citate, l’ammontare che viene erogato ogni mese dall’INPS dipende innanzitutto dalla tipologia di trattamento pensionistico che la casalinga richiede.

Dopodiché, il calcolo dell’importo spettante sarà effettuato sulla base di quanto previsto dalle regole relative al sistema contributivo.

I requisiti per il riconoscimento delle suddette prestazioni pensionistiche sono i seguenti:

  • un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 65 anni;
  • lo svolgimento di un’attività in ambito domestico ai fini della cura del proprio nucleo familiare, purché venga effettuati in base ai seguenti criteri:
    • in via esclusiva;
    • in via non occasionale;
    • senza l’esistenza di un vincolo di subordinazione;
    • in maniera gratuita;
  • l’obbligo di iscrizione all’INAIL.

L’erogazione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non viene effettuata nei confronti dei superstiti, in caso di morte del soggetto beneficiario.

Ad ogni modo:

  • la pensione di inabilità spetta nel caso in cui il soggetto richiedente abbia versato i contributi dovuti per un periodo di tempo pari ad un minimo di 5 anni, a patto che si sia verificata e sia presente una condizione di impossibilità assoluta e permanente nello svolgere una qualsiasi tipologia di attività lavorativa;
  • la pensione di vecchiaia spetta anch’essa nel caso in cui il soggetto richiedente abbia versato i contributi dovuti per un periodo di tempo pari ad un minimo di 5 anni, ma a partire dal compimento del 57° anno di età, a patto che l’importo maturato sia almeno pari a quello relativo all’assegno sociale aumentato del 20%.

Per poter ricevere i suddetti trattamenti pensionistici, i soggetti interessati che possiedono tutti i requisiti che sono previsti dalla normativa vigente in materia e che abbiamo appena elencato, dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS con modalità esclusivamente telematiche.

In sostanza, i soggetti beneficiari dovranno richiedere al pensione casalinga tramite l’utilizzo dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione dall’Istituto, previa autenticazione all’interno dell’area riservata mediante l’inserimento delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Prima di poter erogare l’importo mensile spettante relativo alle suddette prestazioni economiche, l’INPS effettuerà delle verifiche sull’effettiva iscrizione del lavoratore o della lavoratrice all’interno dell’apposito Fondo Casalinghe e Casalinghi e sul versamento dei contributi dovuti.

Tale iscrizione, in particolare, viene effettuata in maniera automatica da quei soggetti che risultavano già iscritti alla Mutualità pensioni, purché anche questi ultimi rispettino le seguenti condizioni:

  • non aver prestato la propria attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;
  • non percepire alcuna forma di pensione diretta.