Come si paga l’IMU 2023? L’imposta municipale unica, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, deve essere versata dai contribuenti ogni anno in base alla quota dell’immobile effettivamente posseduta e in base ai mesi effettivi dell’anno in cui questo è stato posseduto dagli stessi.

In particolare, le modalità di computo che vengono disciplinate dal suddetto articolo legislativo prevedono che:

  • il mese viene considerato nel calcolo dell’IMU qualora il possesso dell’immobile si sia protratto per più della metà dei giorni del mese stesso;
  • nel caso in cui l’immobile viene ceduto ad un altro soggetto, il giorno in cui il contribuente effettua il trasferimento l’imposta municipale unica deve essere versato dalla persona che effettua l’acquisto per quanto riguarda il mese in questione.

Da ciò ne consegue che, nella circostanza in cui i giorni di possesso dell’immobile nel mese in cui quest’ultimo viene trasferito sono uguali sia per il cedente che per l’acquirente, l’IMU per quel mese dovrà essere versata da colui che acquista.

Ecco qui di seguito tutto ciò che concerne il versamento dell’IMU per quanto riguarda l’anno 2023 ed, in particolare, quali sono le scadenze delle rate che devono essere pagate dal contribuente e quali sono le modalità con le quali quest’ultimo può effettuare il versamento dell’imposta municipale unica al comune presso il quale l’immobile è situato.

Come si paga l’IMU 2023? Le scadenze delle rate dovute

Il comma successivo dell’articolo legislativo che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, invece, dispone che l’IMU deve essere pagata in 2 rate:

  • la 1° rata dell’imposta municipale unica deve essere versata dal contribuente entro il 16 giugno di ogni anno e sull’importo dovuto per il primo semestre vengono tolte le detrazioni spettanti per quanto riguarda i dodici mesi del periodo d’imposta precedente;
  • la 2° rata dell’imposta municipale unica deve essere versata dal contribuente entro il 16 dicembre di ogni anno, come saldo ed eventuale conguaglio di importo variabile in base alle aliquote che vengono decise ogni volta dal Ministero dell’Economia delle Finanze (MEF).

Nel caso in cui il MEF non pubblichi per tempo il decreto mediante il quale comunica l’aliquota IMU per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta, allora il saldo verrà calcolato in base all’aliquota che era stata stabilita per l’anno precedente.

Le aliquote che vengono stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un apposito decreto, a partire dall’anno 2021 possono essere modificate dai singoli comuni, ma solamente in alcune situazioni specifiche.

In alternativa al pagamento rateale, il contribuente può decidere di versare l’imposta municipale unica in un’unica soluzione, con scadenza il 16 giugno di ogni anno.

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Le modalità di versamento dell’imposta municipale unica

Il comma 765 dell’art. 1, della suddetta normativa che disciplina l’imposta municipale unica, prevede quelle che sono le modalità di pagamento dell’IMU.

In particolare, ecco quali sono le modalità con le quali il contribuente potrà versare l’imposta al comune nel quale è situato l’immobile in questione:

  • pagamento tramite utilizzo del modello F24;
  • pagamento tramite utilizzo di un bollettino di conto corrente postale;
  • pagamento tramite utilizzo della piattaforma informatica pagoPA, introdotta all’art. 5 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, pubblicato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.

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