Sconti IMU 2023: l’imposta municipale unica è stata introdotta all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale a partire dall’anno 2012 mediante la pubblicazione dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tal normativa, in particolare, stabilisce da chi è dovuta l’IMU, disponendo quanto segue:

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing”.

L’art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019, prevede che il presupposto dell’IMU è il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (a meno che non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Il comma 743 del suddetto articolo, invece, dispone che l’imposta municipale unica è dovuta dai seguenti soggetti:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

In un precedente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24, abbiamo già parlato delle ipotesi di esenzione dall’IMU; all’interno di questo breve articolo, invece, andremo ad elencare quali sono le circostanze in cui i contribuenti hanno il diritto di beneficiare delle agevolazioni secondo le quali possono versare la metà dell’importo dovuto.

Sconti IMU 2023: ecco quali sono le agevolazioni che permettono ai contribuenti di pagare il 50% dell’importo dovuto

Gli sconti sull’IMU per il 2023 sono disciplinati dall’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e riguardano il possesso di:

  • aree fabbricabili (art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 del 2019), qualora si verifichino le seguenti condizioni:
    • siano possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
    • siano utilizzate attraverso l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
      In tale circostanza, i soggetti passivi in questione avranno il diritto di beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2023;
  • fabbricati di interesse storico o artistico (art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019). In tale circostanza, l’agevolazione riguarda la riduzione della base imponibile per un ammontare pari al 50% di quanto dovuto;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019). In tale circostanza, l’agevolazione riguarda la riduzione della base imponibile per un ammontare pari al 50% di quanto dovuto, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono le predette condizioni;
  • abitazioni concesse in comodato (art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019). In tale circostanza, l’agevolazione riguarda la riduzione della base imponibile per un ammontare pari al 50% di quanto dovuto, per quanto riguarda le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano in qualità di abitazione principale, a patto che sussistono le seguenti condizioni:
    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato;
    • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019). In tale circostanza, l’agevolazione riguarda l’applicazione dell’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale per un ammontare pari al 75%.