Premi INAIL: con la pubblicazione della circolare n. 47 del 19 dicembre 2022 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha comunicato la modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento al pagamento dei premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989.

Premi INAIL: ecco a quanto ammontano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti e le sanzioni civili

A partire dal 21 dicembre 2022, in seguito alla decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di fissare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) al 2,50% (decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022), il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

  • 8,50% per quanto riguarda il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 8,00% per quanto riguarda la misura delle sanzioni civili.

Premi INAIL: le modifiche al tasso di interesse di rateazione

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,50%), maggiorato di 6 punti.

“Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,50%”.

Invece, non sono state apportate modifiche per quanto riguarda le rateazioni in corso. Per queste ultime, infatti, vengono applicati i tassi di interesse che erano in vigore al momento della presentazione della domanda.

Premi INAIL: le modifiche per quanto riguarda la misura delle sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,50%), maggiorato di 5,5 punti.

Pertanto, a partire dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari all’8% nelle seguenti ipotesi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nel caso in cui l’azienda sia sottoposta a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte nei seguenti termini:

  • al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), in caso di mancato o ritardato pagamento;
  • al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali, in caso di evasione.

“Se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti”.

In sostanza, dal momento che il tasso di interesse legale per l’anno 2022 è pari all’1,25%, mentre dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022 il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) è pari al 2,50% e, dunque, superiore, si applicano i tassi riportati in precedenza, ovvero 2,50% e 4,50%.

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