Revisione premi speciali 2023: con la pubblicazione della circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 l’INAIL ha comunicato quali sono le novità per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori e ha fornito le istruzioni in tal senso.

La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento alle novità che andremo ad approfondire durante il corso del paragrafo successivo e che riguardano:

  • l’assicurazione a premio ordinario dal 1° gennaio 2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi;
  • le nuove misure dal 1° gennaio 2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP;
  • la revisione dei premi speciali a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015 e per i percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività;
  • l’abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

Revisione premi speciali 2023: ecco tutte le novità che sono state comunicate dall’INAIL

La revisione dei premi speciali ha comportato una riduzione delle tariffe dei premi per tutte le gestioni assicurative dell’INAIL di importo pari a:

  • 1.000 milioni di euro per l’anno 2014;
  • 1.100 milioni di euro per l’anno 2015;
  • 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Attraverso la pubblicazione del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022, però, sono stati revisionati tutti i premi speciali unitari, eccetto quelli:

  • dovuti per l’assicurazione di alunni e studenti delle scuole o istituti non statali di ogni ordine e grado;
  • dovuti per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  • relativi ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, per i quali la revisione è ancora in corso.

Gli esiti della revisione dei premi speciali 2023 prevedono che dal 1° gennaio 2023:

  • l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è assoggettata al regime assicurativo ordinario, per quanto riguarda le seguenti categorie di lavoratori:
    1. i facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali (compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi);
    2. i barrocciai, i vetturini e gli ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
    3. i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente;
    4. gli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
  • il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva e prevalente per proprio conto, senza essere associati in cooperative, è stato revisionato ed è stato stabilito in 38,84 euro a persona, per mese o frazione di mese;
  • il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio è stato abolito;
  • il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, nonché l’onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro sono stati revisionati. In particolare, il primo è fissato nella misura pari a 59,78 euro l’anno per ogni allievo, mentre il secondo è pari a 32,37 euro l’anno per ogni allievo;
  • sono state confermate, nell’ambito del monitoraggio periodico diretto a verificare la congruità del premio rispetto agli oneri sostenuti, le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l’aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:
    1. l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità;
    2. l’assicurazione dei percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).