Cosa si può fare quando si riceve una cartella esattoriale? Il contribuente che riceve una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha davanti a sé diverse possibilità tra le quali scegliere.

La motivazione per cui l’AdE – Riscossione invia una cartella esattoriale ad un contribuente è per poter recuperare un credito spettante all’amministrazione finanziaria stessa oppure all’INPS, agli enti locali, ecc….

Mediante la cartella inviata al contribuente si invita quest’ultimo ad adempiere al pagamento di quanto dovuto entro determinati termini, specificati all’interno della stessa.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenzierà anche l’ammontare delle somme dovute all’ente creditore e tutte le informazioni utili su come procedere alla regolarizzazione.

In particolare, ecco cosa si può fare dopo aver ricevuto la cartella:

  • pagare;
  • rateizzare;
  • sospendere.

Cosa si può fare quando si riceve una cartella esattoriale? Ecco tutte le modalità di pagamento

La prima possibilità che il contribuente ha nel momento in cui riceve una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è di pagare l’importo dovuto, attraverso l’utilizzo una delle seguenti modalità:

  • il servizioPaga on-line“, il quale viene messo a disposizione all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o dell’App Equiclick;
  • i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono a pagoPA;
  • recandosi fisicamente presso gli uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono a pagoPA;
  • recandosi fisicamente presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono a pagoPA, i quali consentono al contribuente di pagare anche i contanti, ma solamente qualora l’importo da pagare non sia superiore a 5.000 euro.

Cosa si può fare quando si riceve una cartella esattoriale? Ecco come rateizzare

Un’altra opzione che ha il contribuente quando riceve una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è quella di versare le somme dovute in più rate di pari importo, chiedendo la rateizzazione.

In particolare, dopo che il contribuente avrà presentato la propria richiesta di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrà due strade davanti a sé:

  • invia il piano di rateizzazione e i bollettini di pagamento al contribuente;
  • controlla la documentazione che gli è stata fornita dal contribuente e, nel caso risulti incompleta, allora gli richiederà un’integrazione.

La dilazione del pagamento di una cartella esattoriale può essere richiesta attraverso una delle seguenti modalità:

  • per quanto riguarda cartelle di importi pari o inferiori a 120.000 euro, tramite il servizio online “Rateizza adesso”, il quale è disponibile all’interno dell’area riservata, previa autenticazione da parte dei contribuenti mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • tramite PEC (posta elettronica certificata), inviando l’apposito modello debitamente compilato agli indirizzi che sono specificati all’interno dello stesso.

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Come richiedere una sospendere?

L’ultima possibilità che ha il contribuente è quella di scegliere per la sospensione della cartella di pagamento che gli viene recapitata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In particolare, nel caso in cui il soggetto interessato ritiene che le somme specificate all’interno della cartella non siano effettivamente dovute, costui potrà presentare una richiesta di sospensione legale delle procedure di riscossione, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui gli è stata notificata la cartella dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ecco, dunque, quali sono le circostanze in cui è possibile sospendere una cartella esattoriale:

  • in caso di pagamento effettuato prima dell’invio della notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • in caso di provvedimento di sgravio emesso da parte dell’ente creditore;
  • in caso di prescrizione o di decadenza prima della data in cui è stata inviata la notifica di pagamento;
  • in caso di sospensione amministrativa o giudiziale;
  • in caso di sentenza che annulli il credito.

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