Dati catastali: nel caso in cui siano presenti degli errori all’interno dei dati catastali relativi ad un proprio immobile, il soggetto interessato ha la possibilità di richiedere la loro correzione attraverso due differenti modalità.

Una di queste riguarda la possibilità di recarsi in maniera fisica presso gli uffici provinciali territorio che sono competenti per la propria zona e presentare un’apposita domanda per la correzione dei dati presenti all’interno della banca dati del Catasto.

In alternativa, si ha la possibilità anche di utilizzare l’apposito servizio onlineContact center“, mediante il quale si potranno correggere gli errori semplicemente segnalandoli all’Agenzia delle Entrate, fornendo il proprio nome, il cognome, un’email e tutte le informazioni necessarie al fine di permettere all’amministrazione finanziaria di comprendere l’errore e di rettificarlo.

Ecco qui di seguito, dunque, quali dati catastali possono essere corretti online e per quali, invece, c’è bisogno di recarsi fisicamente presso l’ufficio competente.

Dati catastali: quali errori si possono correggere online?

Gli errori che riguardano i dati catastali possono essere di varia natura e alcuni di questi possono essere corretti online, tramite il servizio contact center presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, ecco qui di seguito i dati catastali che si possono correggere online:

  • gli errori che riguardano il soggetto al quale è intestato l’immobile, ovvero:
    • il cognome e il nome per quanto riguarda le persone fisiche oppure la “denominazione” per quanto riguarda le aziende;
    • il codice fiscale;
    • il luogo e la data di nascita per quanto riguarda le persone fisiche oppure la “sede legale” per quanto riguarda le aziende;
    • i diritti e la quota di possesso.
      Per presentare la domanda di correzione dei dati catastali ci sarà bisogno di:
    • l’identificativo catastale dell’immobile;
    • gli estremi di uno dei seguenti documenti:
      • l’atto notarile di acquisto;
      • la dichiarazione di successione;
      • la domanda di voltura catastale;
      • la denuncia di nuova costruzione o di variazione al catasto;
  • gli errori che riguardano i dati dell’immobile, ovvero:
    • l’indirizzo;
    • l’ubicazione (numero civico, piano, interno, ecc…);
    • consistenza (numero vani, metri quadri).
      Per presentare la domanda di correzione dei dati catastali ci sarà bisogno della stessa documentazione che abbiamo elencato al punto precedente;
  • i fabbricati non dichiarati, per i quali sarà l’Agenzia delle Entrate stessa a chiedere al titolare dell’immobile di regolarizzare la propria situazione, presentando una segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato, la quale può riguardare esclusivamente immobili che sono già presenti all’interno degli elenchi pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • i fabbricati rurali, i quali devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati nel caso in cui siano ancora censiti al Catasto dei Terreni, nel caso in cui, come in precedenza, siano già presenti all’interno degli elenchi pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • altre tipologie di richieste, ovvero:
    • la registrazione di un atto nel Catasto fabbricati;
    • l’assegnazione dell’identificativo definitivo;
    • l’informatizzazione planimetria;
    • la registrazione di un atto nel Catasto terreni;
    • la registrazione di una variazione colturale;
    • la rettifica dei duplicati di particella;
    • il passaggio da particella terreni a ente urbano;
    • la segnalazione degli errori relativi alle monografie dei punti fiduciali;
    • la correzione dell’identificativo;
    • l’assegnazione di una rendita catastale.
      In questo caso la domanda per la correzione dei dati catastali potrà essere presentata nella prassi solo da tecnici professionisti, dal momento che questi ultimi hanno delle maggiori conoscenze in merito alla disciplina catastale.

Quali errori devono essere corretti in ufficio?

In alcuni casi, però, i dati catastali non si possono correggere online. Ecco quali:

  • per i reclami relativi a disservizi procurati dagli uffici;
  • per i solleciti relativi alla trattazione di atti che sono stati presentati, ma non ancora evasi;
  • per le domande di revisione della rendita catastale;
  • per le richieste di assistenza in merito all’utilizzo dei servizi online;
  • per le richieste di informazione circa lo stato di avanzamento delle pratiche;
  • per le richieste di informazione generiche in merito a procedimenti, indirizzi, ecc…

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