L’INPS ha attivato il meccanismo dei controlli sulle pensioni per verificare il pagamento dei trattamenti previdenziali. Un controllo che riguarda principalmente le posizioni degli ex Inpdap.

L’Ente nazionale della previdenza sociale nel messaggio 1710/2023, ha spiegato l’attuazione di un controllo incrociato sui redditi dichiarati per gli anni d’imposta 2019 e 2020, specificatamente per quanto riguarda le pensioni di reversibilità ricevute nel 2020.

Controlli pensioni INPS 2023: chi rischia di più?

Questo controllo mira a individuare la presenza di eventuali incongruenze nei dati reddituali trasmessi dai pensionati. Considerando la presenza del limite reddituale previsto per la pensione di vecchiaia e di reversibilità.

Nel caso in cui il reddito percepito tramite la reversibilità risulti di oltre 3 volte il trattamento minimo, viene applicata una decurtazione sull’assegno nella misura di circa il 50 per cento. In altre parole, se il reddito supera tale limite, il trattamento subisce una riduzione incisiva.

I pensionati che rientrano nei limiti dettati dalla normativa non corrono rischi. Tuttavia, l’INPS verifica la parte eccedente dichiarata nel 2019 e 2020. Se vengono rilevate incongruenze, l’Ente procede al taglio della pensione di reversibilità. Nei casi più gravi, può essere applicato il recupero delle somme percepite indebitamente.

La vera sorpresa non riguarda i controlli sui redditi dichiarati, quanto l’applicazione delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022.

I controlli dell’INPS sul limite dei redditi dichiarati sulle pensioni

Più precisamente, ci si riferisce al limite previsto per la cumulabilità delle altre forme di reddito con la pensione di reversibilità. La norma prevede la riduzione del trattamento, se dall’accumulo emerge un valore a oltre tre volte il trattamento minimo. Un taglio variabile dal 25 al 50 per cento, a seconda del valore dell’accumulo.

 In particolare, viene applicato un sistema di calcolo che prevede diverse riduzioni in base al limite di reddito superato rispetto al trattamento minimo vitale. Questo taglio segue una percentuale diversa applicata in base al livello di reddito dichiarato, quale:  

  •  una riduzione del 25% è applicata se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo, ma non supera 4 volte il trattamento minimo.
  • una riduzione del 40% è applicata se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo, ma non supera 5 volte il trattamento minimo.
  • una riduzione del 50% è applicata se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo.

Intanto, nel 2020 il valore del trattamento minimo era di 6.695,91 euro. Di conseguenza, i pensionati che hanno dichiarano un reddito di oltre 20.087,73 euro rischiano la riduzione della pensione.  

La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 30 giugno 2022

È importante sottolineare che la Corte Costituzionale ha introdotto nuove regole riguardo al cumulo tra la pensione di reversibilità e la presenza di altre forme di reddito. Come si legge da Money.it, è stato confermato che la pensione di reversibilità potrebbe subire un taglio, ma tale decurtazione non potrà risultare il totale complessivo degli altri redditi.

Così come è altrettanto evidente che esistono delle condizioni che possono portare a decurtazioni ridotte rispetto a quelle ordinariamente applicate.  

Chi potrebbe essere colpito all’istante dal taglio sulla pensione?

L’Ente nazionale della previdenza sociale procede al recupero delle somme percepite indebitamente, se dalla verifica emerge un pagamento più alto della pensione di reversibilità rispetto a quanto dovuto effettivamente. È importante considerare il rischio di percepire un trattamento ridotto a partire dal mese di agosto 2023.

Per costoro che si trovano in questa condizione, la decurtazione avverrà nella misura di un quinto della pensione, al netto dell’IRPEF e con un importo suddiviso non oltre 60 rate.

In ogni caso, l’INPS dovrà comunicare al pensionato l’intenzione di procedere in tal senso. Infine, sarà possibile contestare la decurtazione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.