Assegno per il Nucleo Familiare: l’INPS mette a disposizione dei nuclei familiari di lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore privato non agricolo un apposito servizio online attraverso il quale tali soggetti possono richiedere l’ANF.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): che cos’è, a chi spetta, decorrenza, durata, ammontare, requisiti, quando e come fare domanda all’INPS.

Assegno per il Nucleo Familiare: che cos’è e a chi spetta

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è un contributo che viene riconosciuto dall’INPS ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore privato;
  • i lavoratori dipendenti agricoli;
  • i lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
  • coloro che usufruiscono di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • i lavoratori che percepiscono altre situazioni di pagamento diretto.

Sono esclusi, invece, i seguenti soggetti:

  • i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • i piccoli coltivatori diretti;
  • coloro che percepiscono delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Assegno per il Nucleo Familiare: come funziona? Decorrenza, durata e ammontare

Per quanto riguarda il funzionamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), invece, la possibilità di godere del beneficio inizia dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione e termina alla fine dello stesso.

Ecco qui di seguito alcuni esempi delle circostanze che danno luogo al riconoscimento della prestazione dell’INPS e alla sua cessazione:

  • le condizioni per il riconoscimento del beneficio sono le seguenti:
    • la celebrazione del matrimonio;
    • la nascita dei figli;
    • ecc…;
  • le condizioni che fanno perdere il diritto di godere del beneficio sono le seguenti:
    • la separazione legale del coniuge;
    • il conseguimento della maggiore età da parte del figlio;
    • ecc….

In merito all’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, quest’ultimo non sarà univoco ma varierà a seconda dei casi. In particolare, l’ammontare spettante sarà calcolato in base ai seguenti fattori:

  • la tipologia del nucleo familiare;
  • il numero dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
  • il reddito complessivo conseguito da parte del nucleo familiare.

Requisiti, quando e come fare domanda all’INPS

A partire dal 1° marzo 2022, mediante la pubblicazione della circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 da parte dell’INPS, l’Istituto ha elencato quelli che sono i nuovi requisiti che devono essere posseduti per beneficiare dell’Assegno per il Nucleo Familiare.

Perciò, per le domande che vengono presentate successivamente al 1° marzo 2022, il nucleo familiare dei soggetti richiedenti potrà essere composto da:

  • colui che presenta la richiesta per l’Assegno per il Nucleo Familiare;
  • il coniuge oppure la parte dell’unione civile;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale, purché non abbiano ancora compiuto 18 anni oppure purché siano in una condizione di non poter svolgere alcuna attività lavorativa.

Qualora il soggetto richiedente abbia la propria residenza all’interno di un Paese che si trova al di fuori dell’Unione Europea, allora quest’ultimo potrà considerare come parte del proprio nucleo i seguenti familiari:

  • coloro che hanno la propria residenza in Italia;
  • coloro che non hanno la propria residenza in Italia, nel caso in cui il Paese estero da dove proviene il soggetto richiedere abbia stipulato una convenzione internazionale con l’Italia;
  • coloro che hanno la propria residenza in Paese terzo, nel caso in cui il soggetto richiedente è titolare di:
    • permesso di soggiorno di lungo periodo;
    • permesso unico di soggiorno.

La domanda per l’Assegno per il Nucleo Familiare dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche ogni anno in cui si possiedono i requisiti necessari.

Nel caso in cui durante il periodo di richiesta dell’ANF si verifichino delle variazioni, allora il cittadino sarà tenuto a comunicarle entro 30 giorni all’INPS.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

  • l’apposito servizio online presente sul sito web dell’INPS;
  • i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

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