Dichiarazione IVA OSS: la dichiarazione IVA OSS deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposito “Portale Oss”.

La dichiarazione, in particolare, deve essere presentata con cadenza trimestrale, rispettando i seguenti termini:

  • il 30 aprile 2023, per quanto riguarda il trimestre che parte dal 1° gennaio 2023 e che termina in data 31 marzo 2023;
  • il 31 luglio 2023, per quanto riguarda il trimestre che parte dal 1° aprile 2023 e che termina in data 30 giugno 2023;
  • il 31 ottobre 2023, per quanto riguarda il trimestre che parte dal 1° luglio 2023 e che termina in data 30 settembre 2023;
  • il 31 gennaio 2024, per quanto riguarda il trimestre che parte dal 1° ottobre 2023 e che termina in data 31 dicembre 2023.

Ma che cos’è la dichiarazione IVA OSS? Da chi deve essere presentata? A tal proposito, all’interno di questa breve guida andremo a vedere che cos’è il Regime OSS (One Stop Shop), chi è che può accedervi e cosa bisogna inserire nella dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione IVA OSS: che cos’è il Regime OSS?

Il Regime Oss (One Stop Shop) è stato adottato dall’Italia insieme all’altro regime opzionale IOSS per dare attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, il quale rappresenta un punto centrale della riforma globale dell’IVA pensata dalla Commissione Europea.

L’entrata in vigore dei suddetti regimi opzionali, in particolare, è dovuta alla pubblicazione della Direttiva UE n. 2455 del 2017, la quale ha previsto il suo ingresso in scena per il 1° gennaio 2021 (tale data è poi slittata al 1° luglio 2021 a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19).

Il Regime OSS riguarda le seguenti transazioni:

  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, che vengono effettuate da fornitori o con l’utilizzo di un’interfaccia elettronica;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni, che vengono effettuate da fornitori o con l’utilizzo di un’interfaccia elettronica;
  • le vendite nazionali di beni, che vengono effettuate con l’utilizzo di un’interfaccia elettronica;
  • le prestazioni di servizi che vengono rese da parte di:
    • soggetti passivi non stabiliti nell’UE;
    • soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE, ma non nello Stato membro dei consumatori finali.

Chi può accedere al Regime OSS?

I soggetti che possono accedere al Regime OSS sono differenti a seconda che si faccia riferimento al regime UE o non UE. In particolare, possono accedere al Regime OSS UE:

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o residenti nel territorio dello Stato, ma che non abbiano stabilito il proprio domicilio all’estero, per quanto riguarda:
    • tutti i servizi che vengono resi negli altri Stati membri dell’Unione Europea verso dei committenti non soggetti passivi;
    • tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • tutte le cessioni di beni, che vengono effettuato con l’utilizzo di un’interfaccia elettronica;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, che non dispongono di una stabile organizzazione al suo interno, ma che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato.

Possono accedere al Regime OSS non UE, invece, tutti quei soggetti passivi che non hanno:

  • la sede della propria attività economica all’interno dell’Unione Europea;
  • una stabile organizzazione nell’Unione Europea.

Dichiarazione IVA OSS: come deve essere compilata?

La compilazione della dichiarazione IVA OSS deve essere effettuata in maniera diversa a seconda delle diverse tipologie di soggetti obbligati alla rispettiva presentazione presso l’Agenzia delle Entrate. In particolare:

  • il soggetto passivo stabilito in Italia e registrato all’OSS UE deve indicare:
    • le prestazioni di servizi a consumatori finali che hanno la residenza in un altro Stato membro;
    • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Il soggetto passivo non stabilito nell’UE e registrato all’OSS Ue in Italia deve indicare:
    • le vendite intracomunitarie di beni;
  • il soggetto passivo non stabilito nell’UE e registrato all’OSS non UE deve indicare:
    • le prestazioni di servizi a consumatori finali che hanno la residenza in uno Stato membro.

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