Bonus impianto fotovoltaico 2023: il contribuente che ha il diritto di portare in detrazione le spese sostenute per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, dovrà indicare questi ultimi all’interno della “SEZIONE III A – Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde” del “QUADRO E – Oneri e spese” del modello 730/2023.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere in quali casi si può beneficiare di una detrazione d’imposta di importo pari al 110% per quanto riguarda le spese legate al bonus impianto fotovoltaico 2023.

Bonus impianto fotovoltaico 2023: detrazione d’imposta del 110% in caso di spese per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Qualora il contribuente abbia sostenuto delle spese a partire dal 1° luglio 2020 per l’installazione di impianti fotovoltaici, costui avrà il diritto di beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 110%, ma solo nei seguenti casi:

  • in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati (di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, ovvero, dal 1° gennaio 2021);
  • in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
  • in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110%.

Per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata, il contribuente, oltre ad effettuare l’installazione degli impianti fotovoltaici, dovrà eseguire al contempo anche:

  • uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache indicati all’interno dei codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E del modello 730/2023, ovvero:
    • codice 30 – intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari;
    • codice 31 – intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini;
  • oppure, uno degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione indicati all’interno dei codici 32 e 33 della sezione IV del quadro E del modello 730/2023, ovvero:
    • codice 32 – interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
    • codice 33 – interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Tali interventi, in particolare, dovranno assicurare un complessivo miglioramento di due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta.

Al contempo, inoltre, i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione per le spese relative all’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, dovranno eseguire congiuntamente anche:

  • dei lavori per l’adozione di misure antisismiche, in modo da poter ottenere il diritto di fruire del Superbonus 110%;
  • la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Tali condizioni saranno considerate soddisfatte nel caso in cui gli interventi “trainati”, ovvero quelli relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, siano effettuati in una data che sia compresa tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”, che abbiamo citato poco sopra, ammessi al Superbonus 110%.

Per quanto riguarda l’importo di cui può beneficiare il contribuente, la spesa massima che può essere portata in detrazione per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica non potrà essere superiore a 48.000 euro e, comunque, entro il limite di spesa pari a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.