Bonus energia 2023: con la pubblicazione della risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione di 5 nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione (Divisione Servizi), fa riferimento ai crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023.

Bonus energia 2023: l’Agenzia delle Entrate istituisce 5 nuovi codici tributo per la compensazione con F24 per chi acquista i crediti d’imposta

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha introdotto delle agevolazioni con l’obiettivo di compensare in maniera parziale i maggiori costi che sono stati sostenuti dalle imprese nel corso del primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

Le agevolazioni che sono state introdotte prevedono la concessione di un credito d’imposta per le suddette imprese, le quali possono decidere se utilizzarlo in compensazione oppure se cederlo per intero a soggetti terzi.

A tal proposito, mediante la pubblicazione della risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire alle imprese beneficiarie di utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 per le spese da queste sostenute relativamente al primo trimestre 2023:

  • codice tributo 7010 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1, comma 2, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
  • codice tributo 7011 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1, comma 3, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
  • codice tributo 7012 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 1, comma 4, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
  • codice tributo 7013 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 1, comma 5, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
  • codice tributo 7014 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (art. 1, comma 45 e comma 46, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Successivamente, attraverso la pubblicazione del provvedimento n. 116285 del 3 aprile 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state estese le disposizioni che erano contenute all’interno del precedente provvedimento dell’AdE in merito alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in seguito al sostenimento delle spese per l’acquisto di prodotti energetici.

Per questo motivo, al fine di permettere ai cessionari di utilizzare i crediti d’imposta in compensazione con il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.