Pensioni usuranti 2024, la domanda Inps per il prepensionamento a partire dal 2024 va presentata entro il 1° maggio 2023. Si tratta della pensione anticipata dei lavoratori dipendenti privati, del pubblico impiego e autonomi, che svolgano mansioni classificate come usuranti e faticose. Chi svolge questi lavori può uscire con la quota 96,7, composta dall’età minima di 61 anni e sette mesi unitamente a 35 anni di contributi. La scadenza di inizio maggio deve essere presa in considerazione dai lavoratori che nel 2024 matureranno questi requisiti per la pensione. Con l’istanza, i lavoratori ottengono dall’Inps la certificazione dei requisiti mediante la quale potranno presentare una seconda domanda, quella vera e propria di pensione. La seconda istanza va inoltrata il prossimo anno. Ecco tutte le istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale con il messaggio numero 1100 del 2023 per accedere al prepensionamento del 2024.

Pensioni usuranti domanda Inps entro 1° maggio 2023 uscita 2024: ecco quale quota bisogna raggiungere (età e contributi)

L’Inps ha fissato le condizioni per i lavoratori impiegati nelle mansioni usuranti e faticose per accedere alla pensione anticipata di quota 96,7 nel 2024. La domanda di prepensionamento deve essere inoltrata entro il 1° maggio 2023 da quei lavoratori che, nel corso del 2024, matureranno i requisiti per andare in pensione. I requisiti consistono nell’età minima di 61 anni e sette mesi e in 35 anni di contributi versati. Con la domanda di inizio maggio, i dipendenti del settore privato, gli statali e gli autonomi che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti certificano il raggiungimento del diritto alla pensione secondo le regole previste per il prossimo anno. Per i lavoratori autonomi, è necessaria quota 98,6, con età minima di 62 anni e sette mesi e almeno 35 anni di contributi. I requisiti rimarranno bloccati fino a tutto l’anno 2026.

Cosa succede se si presenta istanza in ritardo?

La prima domanda, da inviarsi all’Inps entro il 1° maggio, certifica la maturazione dei requisiti per l’anno 2024. L’eventuale dimenticanza dell’istanza fa rinviare la decorrenza del trattamento pensionistico di un mese se il ritardo è di un mese. Per ritardi da uno a tre mesi, la decorrenza viene posticipata di due mesi; dai tre mesi in su il differimento è di tre mesi. Per i dipendenti della scuola e dell’Afam (Alta formazione artistica e musicale) non si applica il differimento mensile ma annuale. Pertanto, la decorrenza della pensione anziché scattare al 1° settembre (scuola) e il 1° novembre (Afam) dell’anno in cui maturino i requisiti, ha addirittura un ritardo di un anno (quello successivo alla maturazione dei requisiti), alle date rispettive.

Scuola e Afam, istruzioni per i lavoratori del pubblico impiego

Dopo la presentazione della domanda del 1° maggio 2023, i lavoratori impiegati in mansioni faticose e usuranti devono presentare una seconda domanda. La seconda domanda rappresenta quella di pensione vera e propria e deve essere presentata sempre all’Inps. La seconda istanza si inoltra al momento della maturazione delle quote (quindi nel 2024), sulla base della prima data utile di pensionamento comunicata dall’Istituto previdenziale all’atto della prima domanda. Per la scuola, la seconda domanda all’Inps può essere fatta se si presenta anche la domanda di cessazione dal servizio: normalmente, questa istanza ha scadenza fissata al 28 febbraio di ogni anno in vista del pensionamento decorrente dal 1° settembre successivo.

Pensioni usuranti domanda lavoratori notturni: tutte le quote in base al numero di notti all’anno

Pensioni usuranti domanda di chi svolge lavori notturni a turni: si deve raggiungere quota 96,7 se vengono svolte almeno 78 notti all’anno. La quota 99,6 è richiesta se le notti lavorate all’anno vanno da 64 a 71 con età minima di uscita di 63 anni e sette mesi più almeno 35 anni di contributi. La quota aumenta di un anno per i lavoratori autonomi (100,6) con età minima di 64 anni e sette mesi e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori impiegati da 72 a 77 notti all’anno, la quota è pari a 98,6 per i dipendenti con l’età minima di 62 anni e sette mesi; e di 99,6 per gli autonomi con l’età di uscita minima di 63 anni e sette mesi.