Cessione crediti contributi previdenziali su interventi edilizi relativi a superbonus, bonus e forniture di gas: lo sblocco è in arrivo dalla compensazione dei debiti contributivi in base a quanto prevede uno degli emendamenti che è stato presentato al decreto di blocco della circolazione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura dello scorso 17 febbraio. Adesso, i correttivi che sono all’esame a Montecitorio consentirebbero di bypassare una norma interpretabile in maniera controversa – fonte di opposte sentenze nei tribunali – mediante l’ammissione alla compensazione dei bonus con i debiti contributivi previdenziali. Banche, imprese e intermediari finanziari, in questo modo, potrebbero compensare i crediti liberando, dai cassetti fiscali, la montagna di bonus che detengono e che non sanno a chi cedere e, soprattutto, come. Più volte bloccata dalla Giurisprudenza, la possibilità finora era possibile solo per via interpretativa, grazie a un messaggio dell’Agenzia delle entrate. Vediamo di cosa si tratta.

Superbonus, bonus edilizi e cessione crediti gas, sblocco in arrivo dalla compensazione contributi previdenziali

Potrebbe arrivare in sede di conversione del decreto di blocco dei crediti d’imposta sui bonus edilizi e sul superbonus 110% la norma che permetterebbe agli operatori di poter compensare i benefici fiscali con i debiti previdenziali. In questo modo, si andrebbe a pareggiare quanto si ha a credito con quanto a debito, senza passare dalla sola dichiarazione dei redditi nella modalità della detrazione. Quella che le forze politiche stanno cercando di proporre al governo guidato da Giorgia Meloni è una soluzione che nasce dal fatto che, in base alle interpretazioni che hanno dato negli ultimi mesi i tribunali civili, bonus e contributi previdenziali a debito non possono essere compensati essendo cespiti riguardanti due soggetti diversi, lo Stato per i crediti d’imposta e l’Inps per i contributi previdenziali. Si sono espressi in questo modo, sostanzialmente, il Tribunale di Milano nelle sentenze numero 2207 del 2021 e 625 del 2022 e il Tribunale di Brescia con la sentenza numero 1251 del 2022 riprendendo l’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997 dal quale ne deriverebbe un divieto di compensazione orizzontale tra i bonus edilizi e i crediti d’imposta del gas e i debiti contributivi. I soggetti, in altre parole, non potrebbero pagare i propri debiti previdenziali ricorrendo a quanto hanno di credito per i lavori o per le forniture di gas. L’interpretazione della Giurisprudenza appare, in ogni modo, lontana da quanto prevede il decreto legislativo 241: di fatto, il legislatore con l’articolo 17 ha ammesso la compensazione tra crediti e debiti previdenziali racchiudendoli in un elenco grazie al quale i contribuenti, di norma, estinguono i propri debiti previdenziali mediante la compensazione dei crediti d’imposta.

Sentenze che finora non hanno potuto compensare i crediti d’imposta con i versamenti all’Inps

Da questo punto di vista, il governo sarebbe pronto ad ammettere la compensazione dei crediti d’imposta dei bonus edilizi, del superbonus e delle forniture di gas con i debiti previdenziali dell’Inps. Il pareggio, che sarebbe uno dei passaggi fondamentali per sbloccare la circolazione dei bonus soprattutto per le banche, impresi e intermediari che ne detengono, poggerebbe sull’ulteriore risoluzione numero 452/E del 2008 in base alla quale la compensazione orizzontale avviene mediante i modelli F24 di debiti fiscali, ritenute e contributi previdenziali. In quest’ultimo caso, la piattaforma informatica procede, in via automatica, a imputare quanto dovuto all’ente previdenziale (Inps) addebitando l’importo dall’ente che detiene il credito d’imposta, ovvero l’Erario. Più di recente Assomine, nel caso 3 del 2023, aveva espresso perplessità in merito alle sentenze che negano la compensazione tra debiti contributivi e crediti erariali: “Secondo alcune sentenze dei tribunali del lavoro non sarebbe possibile utilizzare i crediti d’imposta per pagare, mediante compensazione c.d. orizzontale ex art. 17 del decreto legislativo numero 241/1997, i debiti contributivi. “Queste pronunce destano talune perplessità in quanto non solo si fondano su una opinabile interpretazione letterale del citato articolo 17 – si legge sul portale – ma si pongono non in linea con le ormai risalenti e consolidate indicazioni di prassi che depongono in favore di questo tipo di compensazione e sulle quali i contribuenti hanno riposto legittimo affidamento”.