Bonus energia 2023 imprese: nel corso di quest’anno sarà riconosciuto alle attività economiche un credito d’imposta di importo differente in base al settore nel quale operano tali aziende. In particolare:

  • le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore) potranno beneficiare di un credito d’imposta di importo compreso tra il 20% e il 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica per il primo trimestre del 2023;
  • le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore) potranno beneficiare di un credito d’imposta di importo compreso tra il 10% e il 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale per il primo trimestre del 2023;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica potranno beneficiare di un credito d’imposta di importo compreso tra il 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica per il primo trimestre del 2023;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale potranno beneficiare di un credito d’imposta di importo compreso tra il 25% e il 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale per il primo trimestre del 2023;
  • le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel primo trimestre del 2023.

Bonus energia 2023 imprese: cosa fare in caso di rifiuto?

FAQ del 10 marzo 2023: Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022. Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?

“Se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:

  • la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
  • l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
  • il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

In tali eventualità, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.

La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023″.

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