Dichiarazione dei redditi e versamenti da ravvedimento: con la pubblicazione della risoluzione n. 12/E del 1° marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito dei nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento operoso.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione (Divisione Servizi), fa riferimento ad alcune imposte relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.

Dichiarazione dei redditi e versamenti da ravvedimento: ecco quali sono i nuovi codici tributo che sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate

A partire dal 2 maggio 2023, al fine di consentire il versamento mediante l’utilizzo del modello F24 degli interessi e delle sanzioni che sono dovute in caso di ravvedimento operoso, e che si riferiscono alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette che emergono i sede di dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo.

Ecco, dunque, quali sono i nuovi codici tributo per i versamenti da ravvedimento operoso tramite modello F24:

  • “8940” e “1940” per il pagamento, rispettivamente, della sanzione e degli interessi per il ravvedimento dell’imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 (codici tributo per il versamento delle imposte: 1840, 1841 e 1842);
  • “8941” e “1941” per il pagamento, rispettivamente, della sanzione e degli interessi per il ravvedimento dell’acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (codice tributo per il versamento dell’imposta: 4200);
  • “8942” e “1942” per il pagamento, rispettivamente, della sanzione e degli interessi per il ravvedimento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 (codici tributo per il versamento delle imposte: 4041, 4044 e 4045);
  • “8943” e “1943” per il pagamento, rispettivamente, della sanzione e degli interessi per il ravvedimento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 (codici tributo per il versamento delle imposte: 4043, 4047 e 4048);
  • “8944” e “1944” per il pagamento, rispettivamente, della sanzione per il ravvedimento dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e dell’imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 (codici tributo per il versamento delle imposte: 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 e 1795);
  • “8945” e “1945” per il pagamento, rispettivamente, della sanzione per il ravvedimento di altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive (codici tributo diversi in relazione alla fattispecie oggetto del ravvedimento operoso).

I nuovi codici tributo che abbiamo elencato qui sopra dovranno essere utilizzati ed indicati all’interno del modello di pagamento F24, nel caso si scelga di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso per adempiere in maniera tardiva al pagamento di alcune imposte dovute, con l’aggiunta delle sanzioni e degli interessi che sono previsti dalla legge.

I codici tributo, in particolare, dovranno essere inseriti all’interno della sezione “ERARIO” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” del periodo d’imposta al quale si riferisce il versamento di quanto dovuto, nel formato “AAAA”.

In concomitanza con l’istituzione dei nuovi codici tributo che abbiamo appena visto, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso i seguenti codici tributo:

  • “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi“;
  • “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997“;
  • “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD“.

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