Pensioni reversibilità ultima ora 2023. Le pensioni si preparano a cambiare dal prossimo mese di marzo e fino alla fine dell’anno.

Pensioni reversibilità ultima ora 2023, aumenti

Le prime importanti modifiche attese per pensioni di reversibilità, vecchiaia e invalidità a marzo riguardano soprattutto i nuovi importi di pensione che si riceveranno per effetto della rivalutazione 2023 che finalmente sarà ricalcolata sugli assegni di marzo, e sarà pagata anche per gli arretrati di gennaio e febbraio.

La rivalutazione delle pensioni 2023 al 7,3% non sarà piena, sia perché chi ha avuto l’anticipo al 2% della rivalutazione pensionistica da ottobre a dicembre avrà una rivalutazione al 5,3%, sia per le nuove percentuali rivalutative diverse in base alla fascia di reddito di appartenenza.

  • per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte (2.102 euro circa) il trattamento minimo INPS, le pensioni saranno rivalutate nella misura del 100 per cento (pieno 7,3%);
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte (2.102 euro circa) il trattamento minimo INPS, le pensioni saranno adeguate nella misura dell’80 per cento (5,6%) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
    inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.627 euro circa).
  • per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo (2.627 euro circa) e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato:
    – nella misura del 55 per cento (4,00%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.627 euro circa) e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (3.152 euro circa).
  • Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo (3.152 euro circa) e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato:
    – nella misura del 50 per cento (3,65%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS (4.203 euro circa).
  • Per i trattamenti pensionistici di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo (3.152 euro circa) e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato:
    – nella misura del 40 per cento (2,92%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (5.254 euro circa).
  • Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato: – nella misura del 35 per cento (2,6%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (superiore a 5.254 euro circa).

Requisiti

Per il diritto alla pensione di reversibilità è necessario risultare, al momento del decesso del pensionato, a suo carico. Ossia non avere quei requisiti reddituali che l’ordinamento stabilisce per ritenere un soggetto autonomo dal punto di vista economico e quindi in grado di mantenersi da solo. La pensione ai superstiti infatti viene riconosciuta solo ai parenti a carico del defunto e pertanto mantenuti abitualmente dallo stesso.

Il coniuge matura il diritto alla pensione di reversibilità dopo un mese dal decesso, anche se separato legalmente o divorziato. Questo purché titolare di un assegno periodico divorzile. La legge richiede la sussistenza di ulteriori requisiti, anche al fine di non ledere la posizione dell’eventuale nuovo coniuge, con cui lo stesso ha contratto le nozze dopo il divorzio.

Questi includono, oltre alla titolarità dell’assegno divorziali, anche l’anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio e il non non passaggio a nuove nozze.

Limiti reddito

Ai sensi dell’articolo 1 comma 41 della legge numero 335 del 1995, la pensione ai superstiti viene decurtata di una percentuale pari al 25, 40 o 50 percento della prestazione pensionistica, qualora supera i limiti di reddito previsti dalla legge.

La pensione di reversibilità, del defunto coniuge già coniugato, o la pensione indiretta, ossia la pensione ai superstiti del coniuge deceduto, non ancora pensionato, non subisce nessun taglio nel 2023, se il pensionato non supera 21.985,86 di euro di reddito personale.

Ai fini della valutazione dei limiti di reddito previsti dalla legge, per la decurazione della pensione ai superstiti, non si considerano i seguenti redditi:

  • i redditi derivanti dalla stessa pensione ai superstiti,
  • la rendita rivalutata della casa di abitazione,
  • il trattamento di fine rapporto ed i compensi arretrati assoggettati a tassazione separata.

Se gli altri redditi del pensionato, oltre a quello indicati precedentemente, sono superiori a:

  • 21.985,86 euro ed inferiori a 29.314,48 euro, si applicherà un taglio del 25%,
  • per altri redditi tra il range di 29.314,48 e 36.643,10 euro, si applicherà una riduzione del 40%,
  • infine, per i redditi superiori a 36.643,10 euro, l’Inps ridurrà l’assegno pensionistico del 50%.

La circolare Inps numero 234 del 1995, ha previsto una clausola di salvaguardia per i redditi leggermente superiori ai limiti.

Ogni anno per comunicare i redditi, basta inviare il modello 730 o in alternativa il modello RED Inps.