Bonus contributivo 35% ad artigiani e commercianti in possesso di partita Iva a regime forfettario, la domanda va presentata entro la scadenza del 28 febbraio 2023. Si tratta della riduzione dei contributi previdenziali da versare per le due categorie di lavoratori autonomi con sgravio di oltre un terzo rispetto a quanto dovuto in via ordinaria. Ammessi alla domanda sono le partite Iva a regime forfettario, iscritti alla gestione commercianti e artigiani che beneficiano della riduzione sia sulla contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale stabilito che sul reddito eventualmente eccedente al tetto minimo. Rimane invariata, invece, l’indennità di maternità, fissata per il 2023 a 7,44 euro. La riduzione dei contributi non opera in via automatica ma è necessario presentare domanda per non perdere il bonus. In mancanza, essendo una misura opzionale, i forfettari interessati vedranno applicata la contribuzione ordinaria rispetto al volume di ricavi maturati con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Ecco le informazioni su chi deve presentare domanda e come fare.

Bonus contributivo 35% a commercianti e artigiani forfettari, domanda entro il 28 febbraio: ecco come fare

Entro il 28 febbraio prossimo, commercianti e artigiani aventi partita Iva a regime forfettario sono chiamati a presentare domanda di bonus contributivo del 35%. Nel caso in cui non provvedano a presentare istanza, l’accesso al beneficio contributivo non viene goduto per l’anno in corso, necessitando di una nuova domanda da presentare a fine febbraio del prossimo anno e con decorrenza della riduzione contributiva dal 1° gennaio 2024. È ovviamente necessario mettere in conto che nel prossimo anno, commercianti e artigiani interessati alla misura mantengano il regime di partita Iva forfettaria. Tale regime può essere perduto sia perché nel 2023 si conseguano ricavi e guadagni di importo superiore al tetto di 85.000 euro della flat tax, o di altri requisiti previsti dalla normativa sui forfettari; sia per rinuncia al regime agevolato da parte dell’interessato che intende passare all’ordinario; sia, infine, d’ufficio, quando l’Agenzia delle entrate, a seguito delle verifiche, invii comunicazione all’Inps relativa al mancato possesso dei requisiti da parte dell’artigiano o del commerciante. Nei primi due casi, la perdita del regime forfettario ha decorrenza dal 1° gennaio 2024; nel caso d’ufficio, il regime ordinario viene imposto retroattivamente a partite dal giorno fissato per la decorrenza del regime forfettario.

Chi deve presentare istanza online sul sito Inps

Per la presentazione della domanda di bonus contributivo è necessario considerare che, anche per il 2023, i commercianti e gli artigiani che avevano già beneficiato della stessa riduzione contributiva nel 2022 non dovranno inviare una nuova istanza. Quindi, se permangono i requisiti richiesti per il regime forfettario, l’applicazione della riduzione contributiva opera in via automatica, a meno che non venga fatta espressa richiesta per il versamento dei contributi in misura ordinaria. Devono invece inviare domanda della riduzione contributiva all’Inps gli artigiani e i commercianti che abbiano avviato una nuova impresa nel 2023 o che la intraprenderanno nel corso dell’anno, beneficiando del regime forfettario di partita Iva. Chi ha avviato o avvierà una nuova impresa ha la massima urgenza nel presentare domanda rispetto alla conferma dell’iscrizione alla Gestione separata Inps. La domanda si presenta sul sito Inps, seguendo il percorso “Servizi online”, “Elenco di tutti i servizi”, “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex art. 1, commi 76-84 L. 190/2014” e, infine, “Adesione”.

Come considerare il minimo contributivo 2023

Per quanto riguarda gli importi di riduzione del 35% del bonus contributivo, commercianti e artigiani devono considerare che se il versamento è inferiore al minimo stabilito per l’anno 2023, l’accredito ai fini della futura previdenza avverrà per un numero di mesi proporzionale al versamento effettuato. Pertanto, ai fini pensionistici l’accredito si considererà per un numero di mesi inferiore a dodici in proporzione ai contributi versati. Per l’anno 2023 il versamento minimo per vedersi riconosciuti tutte e 12 le mensilità contributive è fissato a 17.504 euro. Questo valore costituisce il minimale del reddito imponibile ai fini pensionistici sul quale calcolare i contributi.