Decreto Flussi: nella giornata di giovedì 26 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane n. 21 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, il quale fissa le quote di lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Decreto Flussi, quota massima di ingressi pari a 82.705 unità: ecco tutti i numeri e le novità che sono previste per il 2023

Il Decreto Flussi ha previsto una quota massima di ingressi in Italia per quanto riguarda i lavoratori stranieri pari a 82.705 unità.

Tale soglia è stata suddivisa nel seguente modo:

  • 44.000 unità è il limite massimo per quanto riguarda l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia per motivi di lavoro stagionale;
  • 38.705 unità è il limite massimo per quanto riguarda l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia per motivi di lavoro non stagionale e autonomo.

Di questi 38.705 lavoratori stranieri non stagionali o autonomi la stragrande maggioranza, ovvero ben 30.105 unità, è riservata agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale all’interno dei seguenti settori:

  • l’autotrasporto;
  • l’edilizia;
  • il turistico-alberghiero;
  • la meccanica;
  • le telecomunicazioni;
  • l’alimentare;
  • la cantieristica navale.

Il Decreto Flussi ha introdotto un importante novità per quanto riguarda i datori di lavoro, i quali, prima di inviare la richiesta di nulla osta, devono verificare presso il Centro per l’Impiego che non sia presente un altro lavoratore disponibile ad effettuare il lavoro richiesto, che sia già presente all’interno del territorio italiano.

La verifica sarà effettuata dal Centro per l’Impiego dopo che il datore di lavoro abbia inviato un apposto modulo, che sarà messo a disposizione a breve, ad eccezione del caso in cui la richiesta venga effettuata per:

Dunque, qualora non sia presente un altro lavoratore su suolo italiano disposto a ricoprire l’incarico offerto dal datore di lavoro, allora quest’ultimo potrà procedere con la richiesta del nulla osta.

Il nulla osta potrà essere richiesto soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • il Centro per l’Impiego non risponde entro 15 giorni dall’invio del modulo;
  • il datore di lavoro considera non idoneo il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione entro il termine di 20 giorni lavorativi dal momento della richiesta.

Perciò, qualora si verifichi una delle suddette condizioni, il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di nulla osta, allegando ad essa un’autocertificazione nella quale dichiara, per l’appunto, il verificarsi di una delle circostanze appena elencate.

Il Decreto Flussi ha introdotto per quest’anno anche un’altra importante novità in merito al rilascio del nulla osta, che viene rilasciato automaticamente ed inviato in modalità telematica alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine qualora trascorrano 30 giorni dal momento della presentazione delle domande senza che emergano delle ragioni ostative all’assunzione del lavoratore straniero e del suo ingresso in Italia.

Dopodiché, le Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine avranno l’onere di procedere al rilascio del visto di ingresso entro 20 giorni dal momento della domanda.

Il decreto in questione prevede che le domande debbano essere presentate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero esattamente 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto Flussi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà essere presentata seguendo le istruzioni per l’invio che saranno predisposte all’interno di un’apposita circolare interministeriale, la quale sarà pubblicata a breve e la quale conterrà anche maggiori dettagli riguardanti tutte le novità che sono state introdotte dal DPCM del 29 dicembre 2022.

Inoltre, potrete avere maggiori informazioni e scaricare il modulo editabile per la richiesta di personale recandovi sul sito web dell’ANPAL.