Indennità antitubercolari: con la pubblicazione della circolare n. 9 del 27 gennaio 2023 l’INPS ha comunicato l’aggiornamento degli importi da corrispondere per l’anno 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle percentuali relative al 2023, che sono state indicate all’interno degli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 10 novembre 2022, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 19 novembre 2022.

Indennità antitubercolari, variazione del 7,3% a partire dal 1° gennaio 2023: ecco tutti gli importi aggiornati

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari variano in base al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Come conseguenza della perequazione delle pensioni e dell’aumento del trattamento minimo previdenziale (di cui abbiamo parlato all’interno di questo articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24) e di quanto è stato disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 novembre 2022, le percentuali di variazione sono state pari a:

  • l’1,9% a partire dal 1° gennaio 2022;
  • il 7,3% a partire dal 1° gennaio 2023.

In seguito a questa variazione delle pensioni e, di conseguenza, anche delle indennità tubercolari, ecco quali sono gli importi aggiornati, che sono stati comunicati dall’INPS, per quanto riguarda l’anno 2023:

  • l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati è pari a:
    • 13,76 euro a partire dal 1° gennaio 2022;
    • 14,76 euro a partire dal 1° gennaio 2023;
  • l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari è pari a:
    • 6,86 euro a partire dal 1° gennaio 2022;
    • 7,36 euro a partire dal 1° gennaio 2023;
  • l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) è pari a:
    • 22,92 euro a partire dal 1° gennaio 2022;
    • 24,59 euro a partire dal 1° gennaio 2023;
  • l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari (giornaliera) è pari a:
    • 11,46 euro a partire dal 1° gennaio 2022;
    • 12,30 euro a partire dal 1° gennaio 2023;
  • l’assegno di cura o di sostentamento (mensile) è pari a:
    • 92,49 euro a partire dal 1° gennaio 2022;
    • 99,24 euro a partire dal 1° gennaio 2023.

Perciò, l’aggiornamento dei suddetti importi ha fatto sì che venisse adeguata anche la procedura automatizzata relativa alla liquidazione delle indennità antitubercolari per quanto riguarda l’anno 2022 e l’anno 2023.

Infine, all’interno della presente circolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce quanto segue:

“Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088”.

In sostanza, però, qualora l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore rispetto all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, allora verrà presa in considerazione quest’ultima per quanto riguarda l’erogazione.