Fondi di solidarietà: con la pubblicazione della circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le indicazioni in merito al regime e alla disciplina della c.d. “staffetta generazionale.

La suddetta circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno degli artt. 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e chiarisce quelle che sono le modalità applicative dell’istituto e il suo finanziamento.

Fondi di solidarietà, modalità applicative e finanziamento della “staffetta generazionale: ecco le regole che sono state fornite dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L’art. 26, comma 9, del suddetto decreto prevede una serie di prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono inserire all’interno dell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.

Queste prestazioni si affiancano a quelle obbligatorie e si prefiggono di raggiungere degli obiettivi diversi da queste. Tra queste prestazioni facoltative troviamo, appunto, la c.d “staffetta generazionale”.

La presente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dunque, è stata pubblicata con il fine di fornire dei chiarimenti per quanto riguarda:

  • i parametri e criteri di applicazione;
  • le modalità applicative;
  • il finanziamento della prestazione.

Per quanto riguarda i parametri e criteri di applicazione, l’introduzione della prestazione nella disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale non è obbligatoria ma facoltativa ed, inoltre, non è soggetta a termini di decadenza.

Per effettuare questa operazione le parti sociali potranno inserirla nell’ambito dell’accordo di costituzione sottoscritto. Mentre, se il fondo di solidarietà è già stato istituito bisognerà procedere con una modifica della disciplina vigente.

In entrambi i casi, l’accordo sottoscritto dalle parti sociali dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, in modo che possa essere avviata l’istruttoria e il procedimento amministrativo di istituzione o di modifica del Fondo di solidarietà.

Al termine di questa fase si giungerà, infine, all’emanazione di un decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I parametri fondamentali ai quali devono attenersi le parti sociali e che devono, dunque, essere inseriti all’interno dell’accordo, sono i seguenti:

  • versamento mensile dei contributi previdenziali in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni;
  • necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti;
  • il finanziamento deve essere totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo, con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

Per quanto riguarda le modalità applicative, invece, ecco qual è il requisito fondamentale per l’accesso alla prestazione:

“La contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni”.

Inoltre, l’assunzione dovrà avvenire mediante la predisposizione di:

  • un contratto a tempo indeterminato;
  • un contratto di apprendistato, purché il lavoratore abbia un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni.

L’assunzione deve essere contemporanea alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione, nel quadro del processo di staffetta generazionale che si esplica nell’ambito di accordi sindacali e individuali con i singoli lavoratori interessati prossimi alla pensione”.

La staffetta generazionale potrà essere adottata solamente qualora la riduzione dell’orario di lavoro sia il frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione.

Il finanziamento della prestazione avviene mediante un contributo straordinario ad esclusivo carico del datore di lavoro e non intervengono, quindi, i Fondi di solidarietà.

Tale contributo dovrà essere di importo pari al fabbisogno di copertura di:

  • oneri finanziari;
  • minori entrate.