Agricoltura, al via la nuova formula di lavoro occasionale secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2023. Il ministero del Lavoro ha dato attuazione alla possibilità per i datori di lavoro del settore di avvalersi delle nuove prestazioni di lavoro aggiornando anche il modello UniLav con relativo codice da utilizzare. La nuova formula di lavoro occasionale rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024 e permetterà ai datori di lavoro in agricoltura di poter utilizzare manodopera fino a un massimo di 45 giorni all’anno per unità. Si tratta di un regime sperimentale disciplinato dall’articolo 1 della legge 197 del 2022 (commi dal 343 al 354) che “da un lato estende il ricorso a tali prestazioni e dall’altro sostituisce la regolamentazione in origine prevista per il settore agricolo con una disciplina transitoria valida per il biennio 2023 e 2024”, da quanto si legge nella nota del ministero del Lavoro numero 462/2023.

Agricoltura lavoro occasionale al via: chi può essere assunto, anche pensionati e percettori reddito di cittadinanza

Nello specifico della normativa sull’occupazione in agricoltura, il ministero del Lavoro chiarisce che “al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, è stata introdotta una normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla disciplina qui alla mano”. Pertanto, il nuovo lavoro occasionale in agricoltura ammette prestazioni rese in via esclusiva da pensionati, titolari di reddito di cittadinanza, disoccupati e percettori di ammortizzatori sociali, studenti entro i 25 anni di età, detenuti e internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà. Tutte le categorie, al di fuori dei pensionati, non devono aver avuto un rapporto di lavoro in agricoltura nei tre anni precedenti l’inizio dei 45 giorni lavorativi. Questa condizione soggettiva deve essere autodichiarata all’azienda datrice da chi presta lavoro occasionale.

Ecco cosa prevede la legge di Bilancio per i 45 giorni di lavoro e quali comunicazioni sono necessarie

Tra gli obblighi in capo ai datori di lavoro, invece, è necessaria la comunicazione al competente Centro per l’impiego prima dell’inizio della prestazione lavorativa e quindi delle 45 giornate lavorative. Nella comunicazione dei datori di lavoro, il limite di tempo delle prestazioni dovrà essere considerato esclusivamente per le giornate lavorative effettive di lavoro e non per la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere un limite massimo di un anno. Infine, per poter dare attuazione a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio, si è provveduto ad aggiornare il modello UniLav inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro occasionale.