Ammortizzatori sociali: con la pubblicazione del messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023 l’INPS ha fornito delle precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto legislativo n. 148 del 2015 per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ammortizzatori sociali: ecco a quanto ammontano le aliquote contributive nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso l’obbligo contributivo di finanziamento a:

  • i Fondi di solidarietà bilaterali;
  • i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
  • i Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale obbligo, che è stato posto a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, è stato fissato al 31 dicembre 2022, ma successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023.

In sostanza, i suddetti soggetti avranno tempo fino a quest’ultimo termine per adeguarsi alla nuova normativa, altrimenti a partire dal 1° luglio 2023 i datori di lavoro rientreranno nella disciplina relativa al Fondi di Integrazione Salariale (FIS), al quale, per l’appunto dovranno essere trasferiti tutti i contributi già versati e quelli dovuti.

Per quanto riguarda i contributi che i datori di lavoro devono versare per adeguarsi ai decreti interministeriali che hanno introdotto i suddetti decreti, qualora il numero di dipendenti occupati sia inferiore rispetto a quello stabilito allora bisognerà versare il contributo ordinario al FIS.

Con il presente messaggio l’INPS ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2023, la misura delle aliquote contributive relativo al contributo ordinario da versare per finanziare il FIS non è più quella dovuta durante il corso dell’anno 2022 (dal momento che è terminato il periodo relativo alla riduzione delle stesse), ma è pari a:

  • lo 0,50% per quanto riguarda tutti quei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
  • lo 0,80% per quanto riguarda tutti quei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Inoltre, a partire da quest’anno non sono più validi i codici di autorizzazione “0G“, “0W” e “9E” relativi alle posizioni contributive, e sono stati sostituiti dal codice di autorizzazione “9N“, che riguarda il periodo di competenza di gennaio 2023 e assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Alcune imprese, invece, dovranno inviare un’apposita comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, in modo che queste ultime possano procedere con l’attribuzione nei loro confronti del codice di autorizzazione “9N”. In particolare, stiamo parlando delle imprese che:

  • si costituiranno a partire dal mese di febbraio 2023;
  • opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale;
  • realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Le aliquote da riconoscere al FIS, invece, sono diverse nel caso in cui i datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). In questo caso infatti la contribuzione ordinaria è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui:

  • lo 0,60% è a carico dell’impresa o del partito politico;
  • lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Anche in questo caso la riduzione che è stata disposta in merito all’aliquota contributiva è terminata dopo il 31 dicembre 2022, perciò i datori di lavoro dovranno necessariamente adeguarsi versando i suddetti importi per corrispondere il corretto carico contributivo.

Infine, l’INPS chiarisce che le modalità per l’esposizione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori all’interno del flusso Uniemens restano le stesse di quelle già utilizzate in precedenza.