INPS rivalutazione pensioni: con la pubblicazione della circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l’Istituto di previdenza nazionale ha fornito:

  • i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali;
  • le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione.

Per quanto riguarda le modifiche che sono state apportate in merito alla rivalutazione e all’aumento del trattamento minimo, ne abbiamo fatto specifico riferimento all’interno di questo articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24.

In particolare, vi abbiamo già parlato, dunque, dell’importo della rivalutazione e dell’aumento del trattamento minimo per quanto concerne le pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, con uno specifico approfondimento in merito alla pensione sociale e all’assegno sociale.

Ma adesso concentriamoci su quelle che sono le novità che sono previste per il 2023.

INPS rivalutazione pensioni: ecco tutte le novità previste per il 2023 in merito alle pensioni, prestazioni assistenziali e prestazioni di accompagnamento a pensione

La suddetta circolare INPS fornisce, all’interno dell’Allegato n. 2, le tabelle relative a:

  • gli importi del trattamento minimo;
  • le prestazioni assistenziali;
  • i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito;
  • il calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.

Da questi dati si possono avere maggiori informazioni sulle modifiche che sono state apportate a partire da quest’anno, ma quali sono le novità che sono previste per il 2023 in merito alla rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario per quanto riguarda le pensioni della Gestione privata?

Nello specifico, il tasso di rivalutazione sarà pari al 7,3% anche per le quote di pensione dovute ad un beneficiario diverso rispetto al pensionato.

Questo avviene in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti”, che viene individuato da uno dei seguenti codici:

  • M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
  • M5 Assegno alimentare per figli;
  • M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Quando, invece, si hanno due o più pensioni che vengono erogate dalla Gestione pubblica, resta confermato l’abbinamento automatico dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”, andando ad attribuire un aumento della perequazione in misura proporzionale.

Per quanto riguarda la rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario l’INPS specifica che gli aumenti perequativi vengono corrisposti anche a:

  • il coniuge superstite;
  • il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Alcune novità sono state introdotte anche per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, ed, in particolare:

  • le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria;
  • le indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie;
  • la trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale.

In merito alle prestazioni in favore di invalidi civili per i quali è prevista una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato, dal momento che essi conservano tutti i diritti acquisiti in materia di:

  • benefici;
  • prestazioni;
  • agevolazioni.

E’ stato disposto il rinnovo per il 2023, con adeguamento dell’importo al trattamento minimo, delle indennità in favore dei lavoratori affetti da:

  • talassemia major (c.d. morbo di Cooley);
  • drepanocitosi;
  • talasso-drepanocitosi;
  • talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Infine, per quanto riguarda la trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale, la legge prevede che il requisito anagrafico minimo debba essere adeguato all’aumento della speranza di vita.

A tal proposito, dunque, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale è pari a 67 anni.

L’INPS ha provveduto anche ad aggiornare l’importo dell’assegno sociale a partire dal compimento dell’età prevista, disponendo l’adeguamento rispetto alle prestazioni che vengono erogate agli invalidi civili e ai sordomuti.

L’ultima modifica riguarda le prestazioni di accompagnamento alla pensione, che, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.