Flat tax 2023, passare dal regime ordinario al forfettario: cosa c’è da sapere nell’adesione al sistema che da quest’anno fa beneficiare del 15% di imposte fino a un tetto di ricavi e guadagni di 85.000 euro. Secondo le procedure, l’adesione al forfettario non comporta particolari adempimenti o comunicazioni preventive da parte delle partite Iva, ma è necessario che nello scorso anno non si sia superata la soglia di ricavi prevista nel 2023.

La scelta tuttavia dipende da diversi fattori: ad esempio, si può continuare a rimanere nel regime ordinario o semplificato quando si sostengono dei costi significativi, al di sopra delle soglie percentuali di deduzione forfettaria applicata al regime di flat tax.

Oppure nel caso in cui le detrazioni Irpef o le deduzioni – in alternativa non recuperabili – superano il vantaggio del 15% di imposta. In ogni caso, è necessario prestare attenzione alle fatture a cavallo dell’anno, alle comunicazioni da inviare ai clienti e alla necessità di adeguare o meno l’emissione delle fatture alle modalità elettroniche.

Flat tax 2023 passare al regime forfettario: ecco come fare

Per chi decidesse di aderire al regime forfettario dall’ordinario per beneficiare della flat tax al 15% nel 2023 non c’è bisogno di particolari adempimenti. Non bisogna fare una comunicazione preventiva, essendo sufficiente il comportamento concludente e conseguenziale. Ciò che bisogna verificare è che nell’anno 2022 il volume dei ricavi e dei compensi non abbia superato il tetto degli 85.000 euro.

A queste condizioni si può, comunque, ritenere vantaggioso di rimanere nel regime ordinario: in tal caso si deve considerare che esiste il vincolo di tre anni, quindi se il passaggio non viene fatto quest’anno lo si potrà fare solo nel 2026. Non c’è vincolo, invece, se si decida di rimanere nella contabilità semplificata: i contribuenti potranno rimandare la scelta nel 2024.

Le partite Iva che non effettuino il passaggio al regime forfettario emetteranno nel 2023 le fatture allo stesso modo in cui le emettevano nel 2022, con applicazione dell’Iva e, nel caso dei professionisti e agenti, subendo la ritenuta da parte del committente che funge da sostituto d’imposta.

Le partite Iva che hanno i requisiti per il passaggio al regime forfettario ma scelgano di rimanere nell’ordinario dovranno barrare la casella 1 del Rigo VO 33 del modello Iva 2024: l’eventuale dimenticanza comporta l’applicazione di sanzioni, ma non comporta nulla nella scelta di rimanere nel sistema ordinario in quanto fa fede il comportamento concludente.

Cosa c’è da sapere su soglie guadagni, versamento Iva, comunicazioni e fatture della flat tax

Inoltre, il 16 marzo 2023 scade il termine per versare l’Iva sulle fatture del 2022, anche se incassate nel 2023. Il termine vale anche per chi ha aderito da pochi giorni (nel 2023) al regime forfettario di flat tax, avendo una soglia di compensi e di ricavi nel 2022 compresa tra 65.000 (vecchio tetto di guadagni) e 85.000 euro (nuovo limite di flat tax 2023).

Inoltre, sulla fatture emesse prima di entrare nel regime forfettario e incassate dal 1° gennaio 2023, c’è da versare ancora l’Iva mentre non si applica più la ritenuta d’acconto. Pertanto, le partite Iva che aderiscano al regime forfettario devono comunicare ai clienti l’avvenuta adesione per permettere loro di disapplicare la ritenuta stessa.

Può essere utile comunicare l’adesione al regime forfettario a tutti gli altri clienti, anche se non risulta obbligatorio. Non ci sono novità, invece, per l’applicazione della fattura elettronica: l’esonero per le partite Iva con volumi di ricavi e compensi fino a 25.000 euro nel 2021 vige anche per l’anno 2023. Se nel 2022 si è superata la soglia di 25.000 euro non c’è l’obbligo di aderire alla fatturazione elettronica secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate con Faq numero 150 del 2022.

Il parametro di riferimento rimane, pertanto, il volume di ricavi e compensi del 2021 e la regola vale fino al 2024, anno nel quale la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutte le partite Iva a prescindere dalla soglia di compensi ottenuti nell’anno. Infine, le partite Iva che aderiscono nel 2023 al regime forfettario devono inserire nella fattura la dicitura che riporti l’esonero dell’applicazione dell’Iva. Per gli importi fatturati maggiori di 77,47 euro, il contribuente deve applicare la marca da bollo da 2 euro, da considerare come ricavo se il costo viene addebitato al cliente.