Il bonus verde 2023 permette di ricevere uno sconto nella misura del 36 per cento per la sistemazione o realizzazione di coperture a verde del proprio giardino. Nel quadro delle agevolazioni disposte dall’Agenzia delle Entrate, tale incentivo viene classificato con il nome di “bonus verde”.  

Nella legge di Bilancio 2023 non sono presenti correttivi in merito a tale beneficio, per cui non sono stati modificati i parametri di ammissione al beneficio. La legge n. 197/2022 ha prorogato questa agevolazione fino al 2024.

Osserviamo ora, nel dettaglio, i criteri normativi principali applicati sul bonus verde seguendo le regole disposte dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus verde 2023

Le disposizioni normative sull’applicazione del bonus verde sono contenute nell’articolo 1 comma 38 della Legge n. 234/2021, ovvero il quadro di previsione del Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Come si legge dal sito dell’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata al bonus verde, viene applicata un’agevolazione nella misura del 36 per cento sulle spese sostenute per le opere di:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi”;
  • “realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.

La detrazione IRPEF viene applicata anche per le spese inerenti alla manutenzione, nonché progettazione degli interventi legati alla realizzazione delle opere a verde del proprio giardino.

Bonus verde 2023: ecco cosa comprende

Si tratta delle possibilità di realizzare degli interventi inerenti la sistemazione o creazione di coperture a verde del proprio giardino, sfruttando un’agevolazione ripartita in 10 quote annuali del medesimo importo applicata su un valore massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In questo contesto, si comprende che la detrazione fiscale massima corrisponde a 1.800 euro, ovvero la misura del 36 per cento applicata sul valore di 5.000 euro per immobile.

Il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto a verde deve avvenire attraverso strumenti tracciabili. Ciò significa che l’agevolazione viene rilasciata se contestualmente provata dal pagamento a mezzo bonifico bancario o postale o altro strumenti tracciabile.

Oltretutto, il beneficio viene rilasciato in favore dei contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi a verde.
La norma ammette al beneficio anche le spese sostenute per la realizzazione di opere eseguite su parti comuni esterne condominiali, fino a un tetto di spesa massimo di 5.000 euro.

Nel caso di condomini, la detrazione viene ripartita per singolo condominio in base alla quota a lui attribuibile, se risulta realmente versata nei limiti disposti dalla normativa ai fini della dichiarazione dei redditi, così come riporta l’Agenzia delle Entrate.

Bonus verde 2023: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ha pianificato le norme e le indicazioni inerenti alle detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, quale: Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate e cosi via.

Come si legge nella legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), all’articolo 1, commi da 12 a 15, sono contenute tutte le indicazioni normative dirette al bonus verde.

Nello specifico, la norma mette in chiaro l’ambito di applicazione della detrazione pari al 36 per cento delle spese effettivamente realizzate sulle risoluzioni o sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti d’irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Nello stesso modo, viene chiarito che non rientrano nella detrazione fiscale diverse tipologie di spese, tra cui:

  • manutenzione ordinaria;
  • lavori in economia.