Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: il governo Meloni ha inserito all’interno della Legge di Bilancio 2023 l’esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi per quanto riguarda alcune tipologie di atti di accertamento.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere che cos’è, come funziona, quali sono gli atti definibili, quando e come effettuare il versamento di quanto dovuto per poter beneficiare della definizione agevolata.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: che cos’è, come funziona e quali sono gli atti definibili

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento è stata introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e consiste in una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento.

Ma, a differenza di quest’ultima, consente al contribuente di beneficiare di condizioni di maggior favore, dal momento che non prevede solamente una riduzione delle sanzioni, ma una sua esclusione integrale accompagnata anche da quella degli interessi e degli accessori, ovvero quegli importi diversi dai tributi e dai contributi, che si rilevano in particolare nelle eventuali spese di notifica dell’atto tributario.

L’unica cosa che deve fare il contribuente, dunque, è pagare i tributi ed eventualmente anche i contributi oggetto del procedimento di accertamento.

L’art. 41 della Legge di Bilancio 2023, intitolato “Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”, provvede ad elencare all’interno del suo primo comma quali sono gli atti definibili:

  • gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • gli accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  • gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione, di cui all’art. 5 ter del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Perciò, sempre il primo comma del suddetto articolo stabilisce che, entro il 31 marzo 2023:

“Le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge”.

Il quinto comma, invece, definisce quali sono gli atti esclusi dalla definizione agevolata, specificando che i contribuenti non potranno beneficiare dell’esonero integrale delle sanzioni e degli interessi in caso di inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento e atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall’art. 5 quater del decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 4 agosto 1990.

Come e quando effettuare il versamento

Le modalità e le tempistiche per quanto riguarda il versamento di quanto dovuto nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento sono definite, in parte, dall’art. 41, comma 4, della Legge di Bilancio 2023.

Il suddetto comma, in particolare, si limita a specificare la possibilità di effettuare un versamento rateale, in alternativa a quello in un’unica soluzione. Oltre a questo, definisce anche le scadenze previste.

Nello specifico, ecco che cosa recita il quarto comma dell’art. 41 della Legge di Bilancio 2023:

Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate”.

Le modalità di versamento nel dettaglio dovranno essere definite in un momento successivo dall’Agenzia delle Entrate.

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