Tabella aumento pensioni invalidità 2023. Il 1 gennaio 2023 scatta la perequazione annuale di tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali dell’INPS, compresa la pensione di invalidità.
Il 9 novembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone, a partire dal 1 gennaio del 2023, l’adeguamento del 7,3% dei trattamenti pensionistici. L’importo della misura è stato calcolato sulla base dell’inflazione calcolata dall’Istat.
A gennaio l’importo mensile dovrebbe arrivare a 313 euro mensili circa. Per chi, invece, percepiva la pensione di invalidità totale maggiorata a 661 euro le cifre si fanno ben più interessanti perché l’importo mensile a gennaio passa a 710 euro mensili circa per 13 mensilità.
L’incremento perequativo disposto dal decreto legge n. 115/2022 all’art. 21 involge anche le prestazioni assistenziali, nonché alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale. Le summenzionate prestazioni sono nel dettaglio:
– pensione di inabilità,
– assegno mensile di assistenza,
– assegno sociale sostitutivo,
– pensione non riversibile per sordi,
– pensione non riversibile per ciechi,
– indennità di accompagnamento,
– indennità di comunicazione,
– indennità accompagnamento cieco assoluto,
– indennità speciale,
– indennità di frequenza,
– indennità di talassemia,
– assegno sociale,
– pensione sociale
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
È compatibile con l’attività lavorativa.