Se ti licenzi hai diritto alla disoccupazione? In linea generale chi si dimette non ha diritto alla disoccupazione, diverso è il caso se le dimissioni avvengono per giusta causa.

Se ti licenzi hai diritto alla disoccupazione?

Solo se il lavoratore si dimette per giusta causa, avrà diritto all’ assegno di disoccupazione.

Qualsiasi altro motivo che porta alle dimissioni, non darà diritto ad alcun sussidio di disoccupazione.

Dimissioni per giusta causa

Di seguito i casi in cui si possono presentare le dimissioni per giusta causa:

  • mobbing
  • comportamento scorretto del superiore
  • mancato pagamento dello stipendio, degli straordinari o degli arretrati
  • accuse ingiuste
  • molestie sessuali sul lavoro
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
  • variazioni delle condizioni lavorative
  • trasferimento immotivato del dipendente ad un’altra sede
  • vessazioni
  • mancato rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro
  • discriminazioni rispetto ad altri colleghi

Autodichiarazione della volontà di difendersi in giudizio

Per dimostrare che le dimissioni sono avvenute per giusta causa potrebbe essere necessaria una causa giudiziaria.

In questo caso, contestualmente alla domanda di Naspi, il lavoratore deve allegare una autocertificazione a norma di legge in cui dichiara la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti come ad esempio:

  • le diffide a pagare inviate al datore di lavoro;
  • gli esposti;
  • le denunce;
  • le citazioni;
  • i ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c.;
  • le sentenze;
  • ogni altro documento idoneo.

Deve inoltre impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di “difendersi in giudizio”.

Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà la Naspi eventualmente corrisposta; così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento.

Cos’è la Naspi

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .