Il 10 novembre è l’ultimo giorno utile per la consegna del Modello 730 Integrativo all’Agenzia delle Entrate da parte di professionisti e Caf.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 era fissata per il 30 settembre 2022. Per quelli che però hanno fatto degli errori oppure hanno omesso alcuni dati, c’è la possibilità di presentare il Modello 730 Integrativo.

Quest’ultimo aveva la scadenza del 25 ottobre 2022, come via abbiamo già spiegato in quest’altro articolo di approfondimento sempre qui su Tag24, in cui vi abbiamo parlato anche del funzionamento di questa procedura.

Questa scadenza però è differente per quanto riguarda la consegna all’Agenzia delle Entrate da parte di professionisti e Caf, i quali dovranno presentare il Modello 730 Integrativo entro il 10 novembre 2022, dopo aver acquisito la delega ed aver fatto correttamente la richiesta all’AdE.

Inoltre, la suddetta scadenza riguarda anche il termine ultimo per l’accesso ai dati dei clienti, in modo da visualizzare le informazioni che li riguardano, utili alla presentazione del modello.

Modello 730 Integrativo, in scadenza il 10 novembre 2022 la consegna da parte di professionisti e Caf: ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line

Le istruzioni da seguire per ottenere la “richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura” sono state fornite attraverso il provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ecco quali sono le varie modalità di presentazione per la richiesta all’Agenzia delle Entrate di ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line:

  • tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata, sottoscritto con firma digitale; se il modulo è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere trasmessa la copia per immagine del documento analogico, corredata della copia del documento di identità della persona di fiducia;
  • in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico corredata delle copie dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia;
  • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presentando il modello originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, unitamente a copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia. Tale modalità deve essere necessariamente utilizzata qualora sia conferita una procura speciale con firma autenticata, nei casi previsti dall’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973;

In particolare, il soggetto rappresentato dovrà scaricare un apposito modulo presente sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, dovrà compilarlo e sottoscriverlo al fine di delegare l’altro soggetto ad accedere ai servizi on line ed utilizzare i suoi dati per i vari adempimenti.

Dopo aver ottenuto l’abilitazione, il rappresentante dovrà autenticarsi con le proprie credenziali all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e potrà accedere a tutti i servizi disponibili in nome e per conte del soggetto rappresentato.

All’interno del suddetto provvedimento, l’Agenzia delle Entrate specifica quali sono i limiti di questa procedura:

“Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone”.

La scadenza delle delega conferita dal soggetto rappresentato al rappresentante ha validità fino al termine del 31 dicembre dell’anno in cui quest’ultima è stata attivata.