Con il messaggio n. 3922 del 31 ottobre 2022 l’INPS chiarisce con riferimento alla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione ex INPGI fino al 30 giugno 2022, fornendo le istruzioni dovute in merito alla Gestione delle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il suddetto messaggio, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, comunica il trasferimento all’INPS della competenza riguardo alla funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

Funzione previdenziale dell’INPGI trasferita all’INPS dal 1° luglio 2022

In particolare, il messaggio n. 3922 del 31 ottobre 2022 pubblicato dall’INPS, riprende e comunica quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 1, comma 103, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ovvero della cosiddetta Legge di Bilancio 2022.

Quest’ultima, infatti, “ha disposto il trasferimento all’Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla Gestione sostitutiva”.

In sostanza, la funzione previdenziale che prima veniva svolta dall’INPGI (in particolare, fino al 30 giugno 2022), a partire dal 1° luglio 2022 è stata trasferita all’INPS.

Dunque, per quanto riguarda gli obblighi contributivi fino al mese di competenza di giugno 2022, questi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.

Dal mese di competenza di luglio 2022, invece, questi obblighi passano “in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva (cfr. la circolare n. 82/2022 e il messaggio n. 3351/2022)”.

Per quanto riguarda la definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa che sono state presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS specifica che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” detta le regole in materia anche in merito alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.

Questo vale a dire che, “le istanze di pagamento in forma dilazionata saranno gestite nel rispetto del predetto Regolamento (secondo le indicazioni illustrate dall’Inps con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013), dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022 – cfr. il paragrafo 4.b della circolare n. 108/2013)”.

E aggiunge che queste “dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello ‘SC18’ laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione”.

Tutte le domande che saranno presentate, invece, con delle modalità che saranno differenti rispetto a quelle appena indicate o che saranno fatte recapitare direttamente agli Uffici dell’INPGI, saranno respinte.

Dopodiché, il contribuente sarà invitato dall’INPS ad utilizzare il servizio apposito online, nelle modalità che sono state indicate poche righe fa.

“Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvederà alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni”.

Che cos’è la rateazione debiti contributivi in fase amministrativa

La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni.