Il giovane ha vinto il ricorso per l’esclusione dall’Arma dei Carabinieri perché giudicato affetto da obesità: un test fisico ha accertato il reale indice di massa corporea del ragazzo e ha dimostrato come all’epoca dei fatti siano state effettuate sbagliate misurazioni di altezza e peso.

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di un ragazzo di 19 anni scartato dall’ammissione al corpo dei Carabinieri perché giudicato affetto da obesità.

Nel Dicembre del 2019, l’allora 19enne A.G. si era presentato per partecipare al concorso di selezione di nuovo personale nell’Arma dei Carabinieri. Il ragazzo, originario di Ficarazzi, paese in provincia di Palermo, senza dubbio di corporatura possente anche data la notevole altezza era stato escluso perché ritenuto sovrappeso.

A quel punto per coronare il sogno che aveva fin da bambino, A.G. si è dovuto rivolgere alla giustizia e presentare ricorso sulla decisione della commissione, rivolgendosi prima al TAR del Lazio e poi contestando il ricorso dei Carabinieri davanti al Consiglio di Stato per “impugnare una decisione che riteneva ingiusta”. E poi in giudizio, davanti al tribunale amministrativo, ha citato il Ministero della Difesa.

Inoltre, dopo la prima bocciatura della commissione medica del Ministero della Difesa, era stata una commissione sanitaria appartenente al Ministero degli Interni ad effettuare un nuovo accertamento basato sul test bio-impedenziometrico. La prova specialistica consiste nell’individuare la percentuale di massa magra, di massa grassa, lo stato di idratazione e lo stato nutrizionale di un individuo in modo da determinare o meno l’obesità nel soggetto. Il test aveva appunto dato responso che il ragazzo non era obeso.

Una battaglia durata ben tre anni, durante la quale il giovane è stato rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza. L’iter legale ha portato dapprima al primo grado di giudizio poi confermato poche ore fa dall’udienza in appello: il ragazzo potrà essere dunque riammesso.

Carabinieri ricorso obesità: le prove che hanno annullato l’esclusione

L’avvocato Rubino ha infatti portato alcune prove a testimonianza della sbagliata valutazione della massa corporea scaturito da un errore di misurazione di peso ed altezza al momento della visita medica che ha portato all’esclusione dal concorso del suo assistito. L’altezza effettiva del ragazzo è infatti 1,93 m e con il suo peso genera un indice di massa corporea che rientra perfettamente nei parametri richiesti dalla norma.

“Tutto ruota attorno all’indice di massa corporea, dato che correlaziona il peso con l’altezza: viene calcolato dividendo il peso corporeo (kg) per la statura (metri) al quadrato. In base a quanto stabilito dal concorso, il rapporto tra peso e altezza non doveva superare il valore di 30. Durante le visite peso e altezza erano sbagliati. Secondo quanto accertato dalla commissione, il giovane pesava 113,2 chili ed è alto 193,5. Con questi dati l’indice di massa corporea era 30,2 e superava il limite previsto dal concorso. Nel corso delle verifiche mediche è stato accertato che il giovane pesa 112 chili ed è alto 196 centimetri: l’indice di massa corporea a questo punto è di 29,2 al di sotto di quanto richiesto dal bando del concorso. Dopo gli accertamenti sanitari effettuati ed in particolare del test bio-impedenziometrico, la Commissione sanitaria, condividendo le nostre tesi ha ritenuto insussistenti i presupposti sui cui si era fondato il provvedimento adottato dall’Arma dei carabinieri ed ha attribuito al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l’iter concorsuale”.

La tesi della difesa è stata accolta dai giudici sia in primo che in secondo grado, evidenziando il travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; nella sentenza infatti si afferma che “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità”.

Con questa prova a favore di A.G., il giudice ha deciso dunque di annullare il precedente giudizio di inidoneità del giovane e riammetterlo alle graduatorie. Il Comando generale dell’Arma è stato condannato inoltre al pagamento delle spese giudiziali.