Protagonista dell’ultimo appuntamento pre-elezioni di “Mezz’ora in più” è stata Giorgia Meloni, che tra i passaggi dell’intervista ha affrontato la delicata questione del diritto all’aborto: tema al centro del dibattito internazionale per le decisioni assunte dal governo di Viktor Orban in Ungheria.

Elezioni, Giorgia Meloni cauta sull’aborto anche sull’obiezione di coscienza

Giorgia Meloni sceglie la strada della prudenza e dei piedi di piombo quando si tira in ballo la “194“, appellativo con cui universalmente si fa riferimento alle legge sul diritto all’aborto. La leader di Fdi spiega la sua prospettiva rispetto alla norma attuale:

Io non ho mai detto che voglio toccare la prima parte della 194, non l’ho mai detto nell’arco della mia esistenza. Al contrario io voglio che sia applicata: voglio aggiungere diritti alle donne italiani, non toglierli. E’ giusto che le donne costrette ad abortire perché non hanno alternative, magari per ragioni economiche, possano avere un’opzione supplementare. Sulla seconda parte della legge, mi risulta che il diritto all’aborto in Italia sia sempre stato garantito

Obiezione di coscienza? Non possiamo costringere le persone a fare cose che non si sentono di fare: anche quella è libertà. Credo che l’equilibrio che si è creato, attualmente, è solido e sostenibile

Giorgia Meloni a Mezz’ora in più

Cosa dice la legge 194

La legge 194, conosciuta con il nome esteso di legge sull’aborto, fu promulgata nel 1978 e regolamentò da quel momento l’’interruzione volontaria di gravidanza in Italia. Venne ufficializzata dopo che nel 1973 nacque il CISA, Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto, con l’obiettivo dichiarato di combattere l’aborto clandestino e di sensibilizzare su un tema così delicato.

A livello assoluto, sono l’art.4 e l’art.6 della legge a definire il perimetro della legittimità all’aborto. L’art.4 stabilisce in quali casi è possibile appellarsi al proprio diritto di donna:

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia

Art.4-6 legge 194/1978

Infine, riguardo all’obiezione di coscienza, la legge 194 stabilisce che:

L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

Art.11 legge 194/1978