In molti pensano che se non si utilizza un determinato bene o servizio che si trova all’interno del condominio, allora si può non pagare le spese condominiali che lo riguardano.
Niente di più sbagliato! La legge, infatti, prevede l’obbligo per tutti i condomini di contribuire al mantenimento del condominio pagando la quota da loro dovuta, in base alla propria quota millesimale.
Però, in alcuni casi eccezionali, un condomino può non pagare. Ecco quando.

Spese condominiali: come si ripartiscono

Le spese condominiali devono essere corrisposte da tutti i condomini che fanno parte del palazzo e vengono pagate dagli stessi in base alla quota millesimale di loro appartenenza.
Questa regola viene disciplinata all’interno dell’art. 1123 del Codice Civile, il quale è intitolato “Ripartizione delle spese” ed il quale prevede, in maniera esplicita, all’interno del suo primo comma che:

“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”

Da questa disposizione, perciò, si evince la possibilità dei condomini di modificare quelle che sono le ripartizioni delle spese che costoro devono sostenere.
Il secondo comma, invece, recita che:

“Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.”

All’interno del suddetto comma la normativa nazionale evidenzia che la ripartizione delle spese condominiali debbano essere divise in base all’utilizzo che i condomini ne fanno di quel determinato elemento, citando in maniera indiretta. dunque, l’utilizzo delle tabelle millesimali.
La tabella millesimale, in particolare, serve per stabilire, ad esempio, che un condomino che abita al primo piano pagherà di meno rispetto ad uno che, invece, abita all’ultimo piano dell’edificio.
Questa regola vale per l’utilizzo di ogni elemento che appartiene al condominio e che è di proprietà comune di tutti i membri dello stesso.

Spese condominiali: chi le deve pagare

L’art. 1123 del Codice Civile, come abbiamo visto durante il corso del precedente paragrafo, sancisce che tutti i condomini sono obbligati a contribuire al mantenimento e alla conservazione dell’edifico, pagando quelle che sono le spese condominiali da loro dovute, divise in base alla quota millesimale che gli appartiene.
Perciò, si evince che sono obbligati a versare la quota dovuta tutti, anche coloro che non utilizzano uno specifico bene o servizio che si trova all’interno del condominio.
Per esempio, se un condomino non utilizza mai l’ascensore, ma decide di prendere sempre le scale, sarà comunque tenuto a versa la quota da lui dovuta per la manutenzione dell’ascensore condominiale.

Chi non le deve pagare

Dato che un condomino deve pagare il condominio anche se non usufruisce dei beni e dei servizi che si trovano al suo interno, egli dovrà comunque adempiere al suo dovere anche se non vive all’interno del condominio, in quanto il suo appartamento rappresenta la sua seconda casa.
A tal proposito, perciò, per capire chi è che può essere esonerato dal pagamento delle spese condominiali dobbiamo andare a guardare quello che è l’utilizzo potenziale di un determinato bene o servizio, e non quello effettivo.
In sostanza, chi non può trarre utilità e non ha la possibilità o la capacità di utilizzare un determinato bene o servizio, sarà esonerato dal versamento della quota da lui dovuta.
Oltre a questa situazione, ecco quali sono gli altri casi in cui non si paga:

  • nel caso dei condomini parziali, formati da più scale e ascensori, dove i condomini dovranno versare solamente la quota della loro scala;
  • quando si viene esonerati dal regolamento o dall’assemblea di condominio.