Bonus fotovoltaico 2022. Il pannello in condominio, non solo per risparmiare ma anche per guadagnare. Come riporta Repubblica, il Gse ha aggiornato le regole tecniche per l’accesso ai contributi previsti per questa particolare tipologia di impianti, con particolare attenzione a quelle riservate ai condomini. Tra le novità la possibilità di ottenere gli incentivi anche in caso di ampliamento di vecchi impianti e non solo per le nuove installazioni.

Bonus fotovoltaico 2022 pannelli condominio

Chi installa  pannelli fotovoltaici può usufruire di due possibilità di detrazione, ovvero il bonus ristrutturazione e il superbonus 110%. In quest’ultimo caso si potrà recuperare il 110% dell’investimento in 5 anni, ma la sola installazione del fotovoltaico non sarà sufficiente ai fini dell’ottenimento del bonus che prevede che vengano poste in atto anche altre opere di efficientamento energetico sull’immobile.  La richiesta di superbonus 110% può essere effettuata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 su villette unifamiliari o unità indipendenti, ma sarà anche necessario dimostrare di avere ultimato almeno il 30% dei lavori entro giugno 2022. Tale date viene prorogata al 31 dicembre 2025 nel caso di condomini o edifici composti da 2 o 4 unità intestate alla stessa persona. Nel caso del bonus ristrutturazione, invece, lo sconto che si recupera in 10 anni nella dichiarazione dei redditi è del 50%.

Requisiti

Il Bonus Ristrutturazione, erogato a chi installa un impianto fotovoltaico può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Il bonus viene riconosciuto non solo ai proprietari o ai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche all’inquilino o al comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • proprietario o il nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilino o il comodatario;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

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