Divorzio omogenitoriale vs divorzio eterogenitoriale, quali sono le differenze? Ne abbiamo parlato a #genitorisidiventa, su Radio Cusano Campus, con Gerardo Soricelli, docente di Diritto Amministrativo II, dell’Università Niccolò Cusano, che ha subito evidenziato quanto diversamente siano considerate le persone: “L’entrata in vigore della legge 76/2016 sulle unioni civili, sebbene su qualche aspetto necessiti di  un maggiore consolidamento della giurisprudenza, dà indicazioni precise. Ci dice che nell’unione civile i soggetti sono parti, come se fossero parti di un contratto, a differenza del matrimonio, dove le parti sono coniugi. Questa è già una prima differenza importante.”

Tra due persone che sono coniugi e due persone che sono parti c’è una differenza sostanziale. “La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio riceve una specifica tutela costituzionale (art. 29). Il regime giuridico del matrimonio trova ampia tutela costituzionale e nelle leggi ordinarie, compresa quella fondamentale sulla separazione e sul divorzio. Nelle unioni civili  i soggetti  sono parti di un rapporto contrattuale, anche se è un contratto speciale, che fa rinvio a norme sulla disciplina matrimoniale, che riguardano anche il regime patrimoniale. Ci sono dei rinvii al codice civile sul matrimonio che vanno ad integrare la disciplina giuridica dell’unione civile”, ha aggiunto Soricelli evidenziando le differenze tra divorzio omogenitoriale ed eterogenitoriale.

Nel caso delle famiglie omogenitoriali  non esiste il periodo “transitorio” della separazione che prelude al divorzio, ma “esiste solo il cd. scioglimento dell’unione. Che è possibile sia da un punto di vista stragiudiziale (negoziazione assistita con uno o più avvocati se lo scioglimento dell’unione civile avviene consensualmente) che giudiziale davanti al Tribunale). Nell’unione civile, In questo caso il divorzio è immediato, non c’è la fase della separazione consensuale o giudiziale come nel matrimonio. Questo è un elemento di distinzione”, ha sottolineato il professore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano. Quest’ultima differenza ci fa capire quanto diversamente vengono percepite le coppie, e quanta importanza viene data alle coppie omogenitoriali e alle eterogenitoriali.

Nel caso delle coppie dello stesso sesso, altra differenza, è data dall’obbligo di fedeltà, che “non c’è. Ma, certamente, un comportamento di uno dei partner dell’unione che sia indice di poca affidabilità nel mantenimento di una comunione materiale e morale tra gli stessi partner può dar luogo ad una richiesta disgiunta di scioglimento dell’unione. Quindi,  se c’è una mancanza di affidabilità ci possono essere gli estremi per chiedere lo scioglimento dell’unione.”

Quanto alle ricadute sui figli “uno dei due partner può adottare i figli dell’altro partner” sulla base dell’art. 44 della legge n. 144/1983.

La legge n.76 del 2016 esclude che le parti dell’unione possano adottare un minore ma la giurisprudenza (Corte di Appello di Milano 16 ottobre 2015 e Corte di Appello Torino 27 maggio 2016) ha, di recente,  ammesso la possibilità per un partner nell’unione civile di diventare il genitore adottivo del figlio biologico dell’altro partner. Le parti dell’Unione civile sono escluse dalla procreazione assistita e dalla maternità surrogata.

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