Il via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale ha riacceso uno dei dibattiti più delicati del nostro tempo: fino a che punto è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per garantire la sicurezza senza comprimere le libertà fondamentali?
Come spesso accade, il confronto si è immediatamente polarizzato. Da una parte il Governo rivendica di dare attuazione all’AI Act europeo, dotando le forze di polizia di uno strumento investigativo moderno; dall’altra le opposizioni parlano di “Stato di polizia”, denunciando il rischio di una raccolta massiva dei dati biometrici dei cittadini.
La realtà, però, è molto più complessa degli slogan.
Il riconoscimento facciale rappresenta uno degli strumenti che l’intelligenza artificiale può offrire nella prevenzione del terrorismo e della criminalità più grave. Proprio per questo il suo utilizzo non può essere lasciato privo di regole. Non è la tecnologia, infatti, ad essere pericolosa in sé, ma l’assenza di garanzie capaci di impedirne un uso sproporzionato.
È questo il principio che ispira l’AI Act.
La Commissione europea ha ricordato che l’identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici costituisce, come regola generale, una pratica vietata. Lo stesso regolamento, tuttavia, prevede deroghe tassative quando ricorrono esigenze eccezionali di interesse pubblico, come la prevenzione di attentati terroristici, la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale, nonché, in casi determinati, l’identificazione degli autori di gravi reati.
Il decreto italiano dovrà necessariamente collocarsi entro questi confini.
Non a caso Palazzo Chigi ha ribadito che l’Italia opererà nel pieno rispetto dell’AI Act, delle garanzie costituzionali e del controllo dell’autorità giudiziaria, richiamando un modello di intelligenza artificiale “centrata sull’uomo e governata dall’uomo”.
Proprio il confronto istituzionale dimostra che il vero nodo non riguarda l’introduzione del riconoscimento facciale, ma il sistema delle garanzie.
L’esame parlamentare si è infatti concluso con due pareri non perfettamente coincidenti tra Camera e Senato, rendendo necessario un nuovo passaggio davanti al Governo. Nel parere della Camera è stata prospettata l’opportunità di rafforzare ulteriormente le tutele: maggiore controllo del giudice, supervisione umana dell’attività algoritmica, esclusione del riconoscimento facciale come prova autonoma e revisione delle procedure autorizzative. Non si tratta ancora di modifiche definitive, ma il dibattito dimostra come la discussione si stia concentrando non sull’esistenza dello strumento, bensì sui limiti del suo utilizzo.
Nella stessa direzione si collocano le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che ha chiesto di evitare raccolte massive e preventive di dati biometrici e di utilizzare esclusivamente dati già legittimamente disponibili alle forze di polizia o acquisiti nel corso delle indagini.
È proprio questa la distinzione fondamentale.
L’AI Act vieta la sorveglianza generalizzata della popolazione e la creazione di banche dati biometriche attraverso raccolte indiscriminate di immagini. Consente invece l’identificazione biometrica soltanto in presenza di specifiche esigenze di sicurezza pubblica, entro limiti rigorosi e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.
Per questo il dibattito dovrebbe abbandonare le contrapposizioni ideologiche.
Se un bambino scompare, se una persona viene sequestrata o se emerge una concreta minaccia terroristica, è difficile sostenere che lo Stato debba rinunciare agli strumenti tecnologici più efficaci per prevenire una tragedia. La vera questione è impedire che quegli stessi strumenti vengano utilizzati al di fuori dei casi eccezionali per i quali sono stati previsti.
La sfida, dunque, non è scegliere tra sicurezza e libertà.
È dimostrare che uno Stato democratico è capace di garantire entrambe, governando la tecnologia con il diritto e non lasciando che sia la tecnologia a ridefinire i confini delle nostre libertà.