30 Jul, 2026 - 12:50

Che fine fanno le immagini delle telecamere? Cosa prevede il nuovo decreto sul riconoscimento facciale

Che fine fanno le immagini delle telecamere? Cosa prevede il nuovo decreto sul riconoscimento facciale

Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza in luoghi ritenuti sensibili potranno essere conservati per sette giorni.

Con esse si potranno trattare anche i dati biometrici delle persone filmate potranno essere utilizzati come elementi di prova o di indagine nel caso in cui venga commesso un reato.

Un esempio? Le manifestazioni di piazza, quelle sportive o anche eventi pubblici a rischio sicurezza. 

E' quanto previsto dallo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale attraverso l'AI ai fini di indagini che ieri ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Politiche Europee del Senato.

Il testo ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia prima del via libera definitivo del Consiglio dei Ministri. 

L'approvazione della misura ha innescato la reazione dell'opposizione che definito il decreto da “stato di polizia” e ha abbandonato i lavoro in commissione in segno di protesta. 

Per la maggioranza si tratta di una contromisura ai disordini degli ultimi giorni a Bologna e in Val di Susa. 

Cosa prevede il decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini 

Con il termine riconoscimento facciale si intende una tecnica di intelligenza artificiale utilizzata in biometria per identificare o verificare l'identità di una persona partendo da immagini e foto che la ritraggono.

Il provvedimento approvato ieri si propone di introdurre l'utilizzo del riconoscimento facciale nell'ambito di attività investigative. Si tratta in pratica di applicare l'AI ai sistemi di videosorveglianza al fine di facilitare il riconoscimento delle persone in caso di indagini, o attività di polizia, attraverso l'analisi dei dati biometrici.

Il decreto, che prima di entrare in vigore dovrà superare ancora una serie di passaggi istituzionali, se approvato in via definitiva in Cdm consentirà di conservare per sette giorni le immagini delle videocamere installate in luoghi sensibili dal punto di vista della sicurezza. 

In questi casi i dati biometrici delle persone presenti nelle immagini registrati dagli impianti di sorveglianza verranno conservati per una settimana. In caso venga commesso un reato saranno usati come materiali di indagine, altrimenti saranno cancellati. 

Gli articoli più controversi e contestati

L'articolo 10 stabilisce invece che l'utilizzo della tecnica del riconoscimento facciale sia ammesso solo in caso di commissione di reato – anche tentato – e solo al fine di confermare l'identificazione di persone già indiziate sulla base di altre prove oggettive e verificabili. 

L'autorizzazione all'utilizzo dei dati spetta sempre all'autorità giudiziaria. 

L'articolo 8 del decreto, che è quello più contestato, prevede anche la possibilità di riconoscimento biometrico in tempo reale nei casi di necessità estrema come potrebbero essere episodi di terrorismo o la ricerca di persone scomparse.

In questo caso la richiesta di autorizzazione può essere anche in forma orale entro 24 ore dall'attivazione dei sistemi.  

Perché il decreto divide politica e giuristi e cosa c'entra l'AI Act europeo 

Il testo al vaglio delle commissioni parlamentari punta ad adeguare la normativa italiana al AI Act europeo, il  primo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che classifica i sistemi IA in base al rischio, vieta le pratiche inaccettabili e regola la trasparenza.

Il regolamento europeo vieta la sorveglianza biometrica di massa e il riconoscimento facciale in tempo reale nei luoghi pubblici, ma ammette eccezioni rigorose per le forze dell'ordine solo in casi tassativi come terrorismo, rapimenti o minacce urgenti alla sicurezza.

Nel recepimento della normativa, lo schema di legge italiano fa riferimento proprio ai margini di deroga concessi da Bruxelles. 

Da qui le accuse delle opposizioni di “stato di polizia” e di tentativi di “profilazione di massa”.

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