25 May, 2026 - 08:00

Querele temerarie, il difficile equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazione

Querele temerarie, il difficile equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazione

Il tema delle cosiddette querele temerarie è tornato al centro del dibattito pubblico e giuridico. Non soltanto per le iniziative legislative in discussione, ma anche per il confronto sempre più acceso sul rapporto tra libertà di stampa, tutela della reputazione e uso distorto dell’azione giudiziaria. Un confronto che negli ultimi giorni è stato rilanciato dalle riflessioni del Professore Pieremilio Sammarco, che ha posto una questione tanto delicata quanto reale: il processo non può diventare un’arma di intimidazione nei confronti dell’informazione, ma allo stesso tempo la libertà di stampa non può trasformarsi in una zona franca sottratta a qualunque responsabilità.  

È un equilibrio difficile, perché il rischio delle querele temerarie esiste davvero. Esistono azioni giudiziarie promosse non per ottenere tutela di un diritto leso, ma per intimidire, scoraggiare o economicamente logorare giornalisti ed editori. In questi casi il processo viene utilizzato come strumento di pressione indiretta sulla libertà di informazione. Ed è proprio per contrastare questo fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni il dibattito europeo culminato nella direttiva UE 2024/1069 contro le cosiddette “SLAPP” — Strategic Lawsuits Against Public Participation — ossia le azioni giudiziarie abusive intentate contro giornalisti, attivisti e soggetti impegnati nel dibattito pubblico.

La direttiva europea muove da un principio molto chiaro: in una democrazia la partecipazione al dibattito pubblico deve essere protetta da azioni giudiziarie manifestamente infondate o sproporzionate, capaci di produrre un effetto intimidatorio anche indipendentemente dall’esito finale del giudizio. È un tema serio, che riguarda la qualità stessa della democrazia e il ruolo dell’informazione libera.

Ma proprio perché il problema è reale, occorre evitare semplificazioni ideologiche. Perché il diritto di cronaca non coincide con il diritto di diffamare. Ed è questo il punto che le riflessioni di Sammarco mettono correttamente in evidenza. Accanto alle querele intimidatorie esiste infatti anche un altro fenomeno: quello di una informazione che talvolta rinuncia alla verifica rigorosa dei fatti, indulge nella spettacolarizzazione della notizia o costruisce narrazioni fondate sull’allusione, sulla insinuazione o sulla deformazione del dato reale. In questi casi non si è più davanti all’esercizio corretto della libertà di stampa, ma a una lesione della reputazione personale che merita tutela.

Sono significativi, da questo punto di vista, anche i numeri richiamati da Sammarco. L’analisi delle decisioni del Tribunale civile di Roma evidenzierebbe infatti che circa sette azioni su dieci promosse contro giornalisti o organi di stampa vengono rigettate dai giudici. Un dato che conferma certamente l’esistenza di un utilizzo talvolta improprio dello strumento giudiziario contro l’informazione. Ma lo stesso studio segnala anche un altro elemento destinato inevitabilmente a far discutere: quando ad agire in giudizio sono magistrati, la percentuale delle domande accolte aumenta sensibilmente e gli importi liquidati risultano mediamente più elevati rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini.  

È un dato che pone interrogativi delicati e che non può essere banalizzato né in un senso né nell’altro. Perché sarebbe sbagliato trasformarlo automaticamente nella prova di un privilegio corporativo, ma sarebbe altrettanto superficiale fingere che quel divario statistico non esista. Il vero tema è capire se il sistema riesca sempre a mantenere un equilibrio effettivo tra tutela della reputazione e libertà di informazione, evitando sia derive intimidatorie sia forme di sostanziale irresponsabilità comunicativa.

Il rischio, dunque, è duplice. Da un lato vi è il pericolo di un utilizzo strumentale dell’azione giudiziaria per intimidire la stampa. Dall’altro vi è il rischio opposto di utilizzare il tema delle querele temerarie per costruire una sorta di immunità sostanziale dell’informazione rispetto ai doveri di continenza, verità e correttezza professionale.

La stessa giurisprudenza europea ha sempre chiarito che la libertà di espressione tutelata dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo rappresenta uno dei pilastri fondamentali di una società democratica, ma non costituisce un diritto assoluto. La tutela della reputazione personale, della dignità e della vita privata rimane anch’essa un diritto fondamentale che richiede un bilanciamento rigoroso.

Ed è proprio qui che si misura il ruolo più difficile del giudice. Perché distinguere tra critica legittima, diritto di cronaca, aggressione reputazionale e abuso dello strumento giudiziario richiede valutazioni estremamente complesse. Non esistono automatismi. Né si può immaginare che ogni querela contro un giornalista sia necessariamente intimidatoria, così come sarebbe sbagliato considerare automaticamente lecita qualsiasi forma di esposizione mediatica.

Per questa ragione il vero obiettivo dovrebbe essere duplice: da un lato impedire che il processo civile o penale venga utilizzato come strumento di pressione economica o psicologica contro chi informa; dall’altro rafforzare una cultura della responsabilità dell’informazione fondata sulla verifica rigorosa dei fatti, sulla proporzionalità del linguaggio e sul rispetto della dignità delle persone coinvolte.

La libertà di stampa resta una delle condizioni essenziali della democrazia. Ma proprio per questo non può sopravvivere senza credibilità. E la credibilità dell’informazione si costruisce non nell’assenza di regole, ma nella capacità di coniugare libertà, rigore e responsabilità.

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