Nell’ultima settimana ha avuto grande eco mediatica la vicenda relativa al provvedimento di grazia concesso a favore di Nicole Minetti da parte del Presidente della Repubblica. Senza entrare nel merito del caso concreto, destinato verosimilmente a ulteriori sviluppi, quanto accaduto offre l’occasione per richiamare l’attenzione sulla natura e sulle caratteristiche di questo istituto di clemenza che l’articolo 87 della Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Eppure, proprio in relazione a tale vicenda, una parte dell’opposizione politica e dell’informazione ha ritenuto di individuare nel Ministro della giustizia Carlo Nordio il responsabile di presunti accertamenti incompleti, evocando una sua inesistente negligenza.
In realtà, una simile ricostruzione non trova alcun fondamento nel quadro costituzionale vigente. È infatti la Corte costituzionale ad aver chiarito in modo definitivo, con la sentenza n. 200 del 2006, che la concessione della grazia costituisce un atto proprio ed esclusivo del Capo dello Stato, rispetto al quale il Ministro della giustizia non svolge alcuna funzione di compartecipazione nel merito. Quella decisione nacque dal conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della vicenda relativa a Ovidio Bompressi, quando l’allora Guardasigilli Roberto Castelli si oppose alla concessione della grazia: per la prima volta, il Capo dello Stato chiese alla Corte di stabilire a chi spettasse la competenza sull’atto, e la risposta fu netta nel senso della sua esclusiva titolarità presidenziale. Con quella pronuncia la Corte ha definitivamente superato la precedente prassi – ritenuta da alcuni consuetudine costituzionale – che configurava la grazia come frutto di una collaborazione tra Ministro e Presidente, affermando invece che al Ministro compete soltanto una funzione formale, limitata alla trasmissione dell’atto e alla verifica della regolarità dell’istruttoria. Istruttoria che, peraltro, ai sensi dell’articolo 681 del codice di procedura penale, è rimessa alla Procura generale presso la Corte d’appello, la quale può avvalersi della polizia giudiziaria, a differenza del Ministro che non dispone di poteri autonomi di accertamento.
In questo quadro, la controfirma ministeriale prevista dall’articolo 89 della Costituzione assume un valore meramente formale: essa non implica condivisione nel merito della decisione né comporta una responsabilità politica piena, trovando il suo limite nel ridotto livello di partecipazione del Ministro al procedimento. Lo afferma espressamente la Corte costituzionale, chiarendo che il Guardasigilli si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell’iter procedimentale, senza poter incidere sulla scelta finale, che resta esclusivamente presidenziale. Ne consegue che attribuire al Ministro una responsabilità politica per la concessione della grazia significa ignorare la struttura costituzionale dell’istituto. Non è un caso che, proprio a seguito di quella sentenza, la Presidenza della Repubblica si sia dotata di una propria struttura tecnica dedicata, a conferma della centralità e dell’autonomia della funzione. Del resto, già in precedenza era stato evidenziato come attribuire al Ministro il potere sostanziale di concedere la grazia avrebbe comportato un’inammissibile interferenza del potere esecutivo nella sfera giurisdizionale, trattandosi di un atto che incide sugli effetti di una decisione giudiziaria: una simile evenienza, soprattutto se motivata da ragioni politiche, risulterebbe incompatibile con i principi costituzionali di separazione dei poteri.
Per questa ragione, la scelta del costituente – così come definitivamente chiarita dalla giurisprudenza costituzionale – è nel senso di concentrare tale potere in capo al Presidente della Repubblica, quale organo di garanzia, sottraendolo a ogni possibile strumentalizzazione politica.