09 Mar, 2026 - 10:31

Lo Stato concede la firma digitale elettronica, ma poi non la accetta

Lo Stato concede la firma digitale elettronica, ma poi non la accetta

Era stata presentata come una delle grandi innovazioni dell’amministrazione pubblica italiana: ovvero la possibilità di firmare in modo ufficiale, veloce e soprattutto gratuito qualsiasi documento direttamente attraverso la Carta d’Identità Elettronica. È lo stesso Ministero dell’Interno a darne informazione sul sito di CIE: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/firma-con-cie/.

Una volta entrati in Home page e selezionato “Info utili”, si apre una sezione dal titolo inequivocabile, “Firma con CIE - CieSign”, in cui si legge testualmente: “La Carta di Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dallo Stato italiano e può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici”. Non solo.

Sempre il Ministero spiega che esistono due tipologie di firma: PAdES (per i pdf) e CAdES, per tutte le altre tipologie di file. Il sistema genera una firma elettronica avanzata, riconosciuta all’interno del quadro normativo europeo eIDAS, ma soprattutto - ed è questa la portata rivoluzionaria dell’iniziativa - è totalmente gratuita, a differenza delle molte firme elettroniche digitali fornite dagli operatori privati, il cui costo si aggira in media tra i 15 e i 20 euro l’anno. Sin qui tutto perfetto.

Peccato che qualcosa non torni. Quando cittadini, professionisti o imprese provano a usare davvero questa firma in procedure importanti, scoprono che spesso la CIE Sign non basta o non viene accettata. Per molte pratiche, i sistemi pubblici continuano a richiedere esclusivamente una firma elettronica qualificata, ovvero la classica firma digitale rilasciata a pagamento da certificatori accreditati. Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le segnalazioni di cittadini e professionisti incappati in questo cortocircuito, come sottolinea Alessandro Cricchio, Ceo di Talent Garden Genova, avvocato specializzato in startup, nonché uno dei primi ad aver denunciato l’anomalia.

“La carta d’identità che lo Stato ci ha consegnato, e che dovrebbe rappresentare il cuore dell’identità digitale pubblica, non basta per firmare molte delle pratiche amministrative che lo stesso Stato richiede. Solo nell’ultimo mese, quattro startup che seguo si sono bloccate, incredule, in questa trappola: una firma promossa come valida, ma respinta nei passaggi operativi. È il tipo di frizione che, nell’innovazione, si traduce subito in ritardi e costi.” Abbiamo provato anche noi, scoprendo che, in effetti, la CIE Sign non è stata accettata in almeno due casi emblematici.

Il sistema camerale, ad esempio, continua a richiedere la firma digitale certificata per il deposito delle pratiche al Registro delle imprese. Situazione analoga sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, che in diversi flussi operativi richiama anch’essa la firma digitale tradizionale e gli standard tecnici tipici delle firme qualificate, come il formato .p7m.

Com’è possibile? Per capirlo bisogna analizzare il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che è in pratica la Costituzione digitale della pubblica amministrazione italiana: un complesso di norme che - a partire dal 2005 e via via aggiornato nel tempo - regola il funzionamento dei servizi digitali della pubblica amministrazione e i relativi diritti di cittadini e imprese nei confronti dello Stato. Bene. Il Codice dell’Amministrazione Digitale fissa le regole delle firme elettroniche in Italia e ne distingue diverse tipologie.

La più importante è la firma digitale classica, che è una forma di firma elettronica qualificata basata su certificati rilasciati da soggetti accreditati (come ad esempio Aruba o Poste Italiane, solo per citare i più noti). Un documento firmato digitalmente ha la stessa efficacia giuridica di una scrittura privata. Accanto a questa esiste, però, anche la firma elettronica avanzata, riconosciuta dalla legge quando consente di identificare con certezza il firmatario, garantire il controllo dello strumento di firma e assicurare l’integrità del documento.

Qual è la differenza principale tra le due? Se la prima, la firma digitale, ha un valore legale più forte, la firma elettronica avanzata (come è il caso della CIE Sign) conserva valore giuridico ed è a tutti gli effetti l’equivalente di una firma scritta a penna, in ottemperanza con le normative europee in materia. Il problema nasce nell’applicazione pratica della stessa, perché - contrariamente alle indicazioni del Codice - molti siti della pubblica amministrazione continuano a essere progettati per accettare soltanto la firma digitale qualificata.

Così uno strumento che la legge considera valido e legale finisce spesso per non essere utilizzabile proprio all’interno dei servizi pubblici. Non è solo una questione economica, è una tema di opportunità e di trasparenza. Lo Stato pubblicizza una firma elettronica la cui validità viene contraddetta dagli stessi organi statali. Un paradosso tutto italiano che sempre più cittadini stanno scoprendo sulla propria pelle.

Cricchio offre un’analisi più ampia sui rischi e le conseguenze di un simile, grave, disservizio, che rischia di alimentare ulteriormente la proverbiale sfiducia degli italiani nei confronti dello Stato, della burocrazia e della pubblica amministrazione. “Qui non serve l’ennesimo slogan sulla digitalizzazione: serve interoperabilità. Lo dico da avvocato che da 12 anni segue startup e imprese innovative: oggi molte aziende che assisto si scontrano con un paradosso che rallenta tutto.

Se una firma è promossa a livello ministeriale come pienamente valida e come uno step di modernizzazione dovuto al cittadino per stare al passo con i tempi, allora deve tradursi in un vantaggio effettivo, non in un ostacolo. La ‘geometria’ legale e burocratica che accompagna la nascita di una startup – conclude Cricchio - richiede procedure snelle e strumenti certi: se i sistemi pubblici non parlano tra loro, a pagare sono i tempi, i costi e la competitività dell’innovazione”.

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