Anno nuovo, nuove tutele per alcuni lavoratori fragili e per chi assiste familiari con gravi problemi di salute.
Dal 1° gennaio 2026, infatti, la Legge 104 si arricchisce di un’importante novità: dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito, che si sommano ai tradizionali tre giorni mensili già previsti dalla normativa.
La misura, chiarita dall’Inps con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, nasce dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 106/2025 e punta a rafforzare le tutele per chi deve sottoporsi a cure frequenti o assistere un figlio minore affetto da patologie gravi.
Tuttavia, non si tratta di un beneficio universale: non tutti i lavoratori che usufruiscono della Legge 104 ne hanno diritto.
L’aumento delle ore di permesso non riguarda l’intera platea dei beneficiari della Legge 104. Il diritto è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che rientrano in specifiche condizioni sanitarie.
In particolare, possono usufruire delle dieci ore annue aggiuntive i lavoratori affetti da:
Il beneficio si estende anche ai genitori lavoratori dipendenti con figli minorenni affetti dalle stesse patologie e con un livello di invalidità analogo.
In questi casi, il requisito dell’invalidità è considerato soddisfatto anche quando il verbale attesti il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Le ore aggiuntive possono essere utilizzate per visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti, e sono coperte da indennità economica, al pari degli altri permessi previsti dalla Legge 104.
Restano invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, gli iscritti alla Gestione separata Inps e coloro che non hanno un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione.
Per usufruire delle dieci ore di permesso in più, il lavoratore deve presentare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. Non è previsto l’invio della domanda all’Inps.
Dal 1° gennaio 2026, la normativa stabilisce che i permessi possano essere fruiti solo in ore intere, senza possibilità di frazionamento. Al momento della richiesta, il lavoratore deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, nel rispetto delle norme sulla privacy.
È necessario presentare una prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e il verbale di invalidità civile che attesti una percentuale pari o superiore al 74%.
Dopo aver usufruito del permesso, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro l’attestazione della struttura sanitaria presso cui sono state effettuate le prestazioni.
Nel caso di permessi richiesti per un figlio minorenne, le dieci ore annue spettano per ciascun figlio e per ciascun genitore lavoratore, indipendentemente dal fatto che l’altro genitore usufruisca dello stesso beneficio.
Anche in questo caso, la documentazione sanitaria deve essere prodotta dopo la fruizione del permesso.
Una misura mirata, dunque, che rafforza le tutele per chi affronta percorsi di cura complessi, ma che richiede attenzione ai requisiti e alle modalità di accesso