09 Jun, 2025 - 18:19

NASpI: 13 settimane che fanno la differenza (e come capirlo subito), circolare INPS 98/2025

NASpI: 13 settimane che fanno la differenza (e come capirlo subito), circolare INPS 98/2025

Con la circolare INPS n. 98, pubblicata il 5 giugno 2025, sono state istituite nuove disposizioni in tema di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Per regolamentare l’erogazione dell’indennità, sono state introdotte nuove regole sul requisito contributivo. L’INPS richiede, per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ulteriori condizioni nei dodici mesi precedenti alla cessazione stessa.

NASpI e requisito contributivo per dimissioni e uscite consensuali (Circolare INPS 98/2025)

Nella legge di Bilancio 2025 sono state introdotte nuove regole nei confronti dei lavoratori licenziati. Si apre così una nuova finestra temporale, la cui assenza pregiudica l’erogazione dell’indennità NASpI.

L’aumento degli illeciti nella distribuzione della NASpI ha portato il governo Meloni a introdurre nuove regole per evitare l’abuso di un’indennità di sostegno al reddito dei lavoratori licenziati.

Nello specifico, se un lavoratore ha subito un licenziamento involontario ma risulta dal fascicolo INPS che, in un precedente rapporto di lavoro, ha lasciato l’impiego volontariamente, per ottenere il beneficio economico è necessario aver maturato 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti al licenziamento. 

Tuttavia, in presenza di alcune circostanze legate alle dimissioni per giusta causa o ad altre condizioni, la normativa non trova applicazione.

Cosa cambia con la Legge n. 207/2024 per l’accesso alla NASpI?

Il nuovo requisito contributivo è in vigore dal 1° gennaio 2025. Ciò significa che, per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, laddove la cessazione dall’impiego avvenga per cause involontarie, il diritto al beneficio economico è condizionato dalla presenza di almeno 13 settimane di contribuzione nell’anno precedente, precedute da altro rapporto di lavoro in cui è emersa una cessazione volontaria, dimissioni o risoluzione contrattuale.

La tematica dell’indennità economica investe pienamente il lavoratore, che dovrà vantare almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e il licenziamento subentrato nel periodo successivo, così come disciplinato dagli articoli 1, comma 171, L. 207/2024 e dall’articolo 3, comma 1, lett. c-bis, D.lgs. 22/2015.

Quali cessazioni volontarie sono considerate rilevanti?

Nello specifico, il requisito contributivo viene promosso se correlato a dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali che:

  • riguardino rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • siano intervenute nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto per cui si richiede la NASpI.
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Attenzione: l’INPS non considera, ai fini della valutazione del diritto alla NASpI, i periodi di lavoro a tempo determinato ed eventuali cessazioni (dimissioni o uscite consensuali) avvenute oltre i 12 mesi prima del licenziamento involontario.

Qual è il nuovo requisito contributivo e come si calcola?

Nell’ambito dell’individuazione del requisito contributivo, l’INPS prevede la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione nell’intervallo di tempo intercorso tra il licenziamento involontario e la cessazione volontaria dovuta a dimissioni o risoluzione consensuale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito delle disposizioni normative contenute nella circolare n. 98, si considerano valide:

  • settimane retribuite con imponibile minimo settimanale;
  • contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale indennizzato in costanza di rapporto;
  • periodi di lavoro all’estero totalizzabili;
  • malattia dei figli (entro 8 anni, per un periodo massimo di 5 giorni all’anno);
  • settimane agricole (6 giornate pari a una settimana), cumulabili con regole di prevalenza.

Ci sono eccezioni alle cessazioni volontarie?

Sì. Va ricordato che l’INPS non applica la normativa in alcuni casi, tra cui:

  • dimissioni per giusta causa, inclusi i trasferimenti ingiustificati;
  • dimissioni in maternità/paternità tutelata (art. 55 D.lgs. 151/2001);
  • risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 L. 604/1966);
  • risoluzioni consensuali per trasferimenti oltre 50 km o oltre 80 minuti di tragitto con mezzi pubblici (par. 2 del testo).

In questi casi, il requisito contributivo delle 13 settimane non viene applicato.

Questa modifica influisce sull’importo e sulla durata della NASpI?

No, assolutamente. Le nuove direttive normative non influiscono sulla durata dell’indennità di disoccupazione.

Le novità introdotte con la legge di Bilancio 2025 riguardano esclusivamente la presenza di un requisito contributivo di accesso alla prestazione, limitatamente ad alcuni casi, e non riguardano la prestazione economica in sé.

NASpI e circolare INPS 98/2025: cosa devi sapere sulle 13 settimane

La circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 ha introdotto importanti novità riguardanti l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, soprattutto per chi ha avuto una cessazione volontaria prima del licenziamento. Ecco un riepilogo essenziale in 5 punti con domande e risposte chiare per capire subito cosa cambia.

  1. Chi deve rispettare il requisito delle 13 settimane di contribuzione? Solo i lavoratori che hanno cessato volontariamente un precedente rapporto di lavoro e poi sono stati licenziati involontariamente devono dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione nell’anno precedente.
  2. Quando il requisito delle 13 settimane non si applica? Non si applica in caso di dimissioni per giusta causa, maternità o paternità tutelata, o risoluzioni consensuali specifiche previste dalla normativa.
  3. Quali tipi di rapporti di lavoro sono rilevanti per il calcolo delle settimane contributive? Vengono considerati solo i rapporti a tempo indeterminato; i periodi a tempo determinato o le cessazioni avvenute oltre 12 mesi prima del licenziamento non contano.
  4. Le nuove regole influenzano la durata o l’importo della NASpI? No, le novità riguardano soltanto i requisiti per accedere all’indennità, non cambiano né durata né importo della prestazione.
  5. Quali tipi di contributi sono validi per raggiungere le 13 settimane richieste? Sono validi anche contributi figurativi per maternità, congedo parentale, periodi all’estero, malattia dei figli e settimane agricole, secondo le condizioni specificate dalla circolare.

 

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