Con la circolare INPS n. 98, pubblicata il 5 giugno 2025, sono state istituite nuove disposizioni in tema di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Per regolamentare l’erogazione dell’indennità, sono state introdotte nuove regole sul requisito contributivo. L’INPS richiede, per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ulteriori condizioni nei dodici mesi precedenti alla cessazione stessa.
Nella legge di Bilancio 2025 sono state introdotte nuove regole nei confronti dei lavoratori licenziati. Si apre così una nuova finestra temporale, la cui assenza pregiudica l’erogazione dell’indennità NASpI.
L’aumento degli illeciti nella distribuzione della NASpI ha portato il governo Meloni a introdurre nuove regole per evitare l’abuso di un’indennità di sostegno al reddito dei lavoratori licenziati.
Nello specifico, se un lavoratore ha subito un licenziamento involontario ma risulta dal fascicolo INPS che, in un precedente rapporto di lavoro, ha lasciato l’impiego volontariamente, per ottenere il beneficio economico è necessario aver maturato 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti al licenziamento.
Tuttavia, in presenza di alcune circostanze legate alle dimissioni per giusta causa o ad altre condizioni, la normativa non trova applicazione.
Il nuovo requisito contributivo è in vigore dal 1° gennaio 2025. Ciò significa che, per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, laddove la cessazione dall’impiego avvenga per cause involontarie, il diritto al beneficio economico è condizionato dalla presenza di almeno 13 settimane di contribuzione nell’anno precedente, precedute da altro rapporto di lavoro in cui è emersa una cessazione volontaria, dimissioni o risoluzione contrattuale.
La tematica dell’indennità economica investe pienamente il lavoratore, che dovrà vantare almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e il licenziamento subentrato nel periodo successivo, così come disciplinato dagli articoli 1, comma 171, L. 207/2024 e dall’articolo 3, comma 1, lett. c-bis, D.lgs. 22/2015.
Nello specifico, il requisito contributivo viene promosso se correlato a dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali che:
Nell’ambito dell’individuazione del requisito contributivo, l’INPS prevede la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione nell’intervallo di tempo intercorso tra il licenziamento involontario e la cessazione volontaria dovuta a dimissioni o risoluzione consensuale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell’ambito delle disposizioni normative contenute nella circolare n. 98, si considerano valide:
Sì. Va ricordato che l’INPS non applica la normativa in alcuni casi, tra cui:
In questi casi, il requisito contributivo delle 13 settimane non viene applicato.
No, assolutamente. Le nuove direttive normative non influiscono sulla durata dell’indennità di disoccupazione.
Le novità introdotte con la legge di Bilancio 2025 riguardano esclusivamente la presenza di un requisito contributivo di accesso alla prestazione, limitatamente ad alcuni casi, e non riguardano la prestazione economica in sé.
La circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 ha introdotto importanti novità riguardanti l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, soprattutto per chi ha avuto una cessazione volontaria prima del licenziamento. Ecco un riepilogo essenziale in 5 punti con domande e risposte chiare per capire subito cosa cambia.